aggiornamento del 14 luglio 2006
Istruzioni operative in merito alla deliberazione 26 gennaio 2006

Si informano i soggetti di cui all'art.1 della deliberazione che la notizia relativa alla presunta sospensione della stessa è priva di fondamento. Pertanto gli obblighi che da essa derivano sono tuttora vigenti.

   
   
 

3. Istruzioni operative per le stazioni appaltanti

 
     
     
     
   
     
     
   
   
     
 
1. Note generali
 
 
Questa pagina fornisce indicazioni alle Stazioni Appaltanti, alle imprese ed alle Società Organismi di Attestazione (SOA) in merito al comportamento da tenere durante il periodo transitorio secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della deliberazione 26 gennaio 2006, nonché informazioni preliminari sul futuro sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), attualmente in fase di progettazione.

Il periodo transitorio ha inizio dalla data di entrata in vigore della deliberazione, 20 febbraio 2006, e terminerà con l'avvio del sistema informativo, di cui si darà avviso sul sito dell'Autorità a questo stesso indirizzo.

Le fasce di importo (l'importo cui fare riferimento è quello stimato ovvero posto a base della procedura di selezione del contraente con inclusione degli oneri di sicurezza) di cui all’articolo 2 si intendono:

Fascia di importo
Quota per le stazioni appaltanti
Quota per ogni partecipante
fino a 150.000,00 € compresi
50,00
20,00
oltre 150.000,00 € e fino a 500.000,00 € compresi
150,00
30,00
oltre 500.000,00 € e fino a 1.000.000,00 € compreso
250,00
50,00
oltre 1.000.000,00 € e fino a 5.000.000,00 € compresi
400,00
80,00
oltre 5.000.000 €
500,00
100,00

Le disposizioni di cui alla deliberazione 26 gennaio 2006 si applicano esclusivamente al settore delle opere pubbliche indipendentemente dalla procedura di selezione adottata (evidenza pubblica, trattativa privata e cottimo fiduciario) e dall'importo, ivi inclusi i casi di “somma urgenza”.

 
     
 
2. Istruzioni operative per le SOA
 
 

Le SOA sono tenute al versamento della contribuzione nella misura del 2,5% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario. Il versamento dovrà essere effettuato con la seguente modalità:

conto corrente postale n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). E' possibile effettuare il versamento sul c/c postale tramite bonifico bancario: le coordinate del conto sono ABI 07601 - CAB 03200 - CIN Y - c/c n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma.

La SOA dovrà indicare quale causale del versamento la dicitura “Contributo SOA” seguita dalla propria denominazione. Le SOA hanno facoltà di richiedere la rateizzazione del contributo utilizzando il modello fac-simile di richiesta.

 
     
 

3. Istruzioni operative per le stazioni appaltanti

 
 
3.1 Disposizioni transitorie
 
 

Durante il periodo transitorio non è previsto il rilascio di un codice di identificazione della procedura di selezione. Le Stazioni Appaltanti sono tenute al versamento della contribuzione nella misura indicata dall'articolo 2 della deliberazione da effettuarsi con la seguente modalità:

conto corrente postale n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). E' possibile effettuare il versamento sul c/c postale tramite bonifico bancario: le coordinate del conto sono ABI 07601 - CAB 03200 - CIN Y - c/c n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma. Tali modalità valgono per le
procedure di realizzazione di opere pubbliche avviate dal 20 luglio 2006 in poi (data di pubblicazione del comunicato del Presidente dell'Autorità del 13 luglio 2006 sulla Gazzetta Ufficiale).

Per le procedure avviate prima del 20 luglio 2006 sono valide le modalità di versamento precedentemente definite.

Non è motivo di esclusione dalla gara l'indicazione dell'uno o dell'altro numero di conto corrente postale.

La stazione appaltante dovrà indicare quale causale del versamento:
 - la denominazione della stazione appaltante
 - l'oggetto del bando di gara, della lettera di invito o comunque una descrizione che permetta di    identificare la procedura di selezione.
Il termine di trenta giorni fissato per effettuare il versamento decorre dalla data di pubblicazione della procedura di selezione (pubblicazione di bando, spedizione di lettera di invito alla presentazione dell'offerta, contatto diretto, ecc.). La commissione aggiudicatrice o, comunque, il responsabile della procedura di selezione presso la stazione appaltante è responsabile del controllo delle ricevute di pagamento postali, esibite dai partecipanti, ed è tenuto ad escludere dalla procedura di selezione i partecipanti che ne sono sprovvisti.

 
     
 
3.2 Disposizioni a regime
 
 
Allorchè il sistema informativo di monitoraggio delle Gare (SIMOG) sarà operativo, la stazione appaltante che intenderà avviare una procedura di selezione si connetterà al sistema, per il tramite di un proprio dipendente funzionale (Responsabile SIMOG Stazione Appaltante - RSSA) dotato di proprie credenziali.

Il sistema attribuirà alla procedura di selezione comunicata dal RSSA un codice identificativo (il codice è denominato CIG o Codice Identificativo della Gara). Il sistema provvederà inoltre a determinare l’importo della contribuzione a carico della stazione appaltante e quello a carico dei partecipanti. La Stazione Appaltante renderà noto il CIG ai partecipanti utilizzando i canali convenzionali (gazzette, bollettini, quotidiani, lettere di invito, ecc.).

La commissione aggiudicatrice o comunque il responsabile della procedura di selezione presso la stazione appaltante è responsabile del controllo delle ricevute di pagamento esibite dai partecipanti e potrà effettuarne la verifica tramite l'accesso al SIMOG in qualità di RSSA.
 
     
 
3.3 Adempimenti propedeutici per le Stazioni Appaltanti
 
 
Nelle more dell'avvio del sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), attualmente in fase di realizzazione, si raccomanda alle stazioni appaltanti di individuare uno o più dipendenti che saranno responsabili delle seguenti attività:

 - Richiesta del codice CIG mediante comunicazione dei dati di sintesi della procedura di selezione
 - Attivazione delle procedure di selezione mediante comunicazione delle date di pubblicazione della    procedura e di termine per la presentazione delle offerte
 - Consultazione dei dati dei pagamenti ai fini della valutazione delle offerte

Tali soggetti potranno fin da ora procedere alla richiesta di accreditamento presso il sistema utilizzando le funzionalità di anagrafe dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture già disponibili all’indirizzo http://anagrafe.avlp.it/. Ciascun RSSA potrà collaborare con una o più stazioni appaltanti dichiarando le proprie collaborazioni al medesimo sistema di anagrafe non appena avrà a disposizione le proprie credenziali di accesso.
Si precisa che l'iscrizione all'anagrafe dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è un passo meramente propedeutico all'utilizzo del sistema che rilascerà i codici CIG e che tale sistema è attualmente in fase di realizzazione. Si precisa altresì che il ritardo nella pubblicazione delle procedure di selezione nel sistema a regime non potrà essere imputato all’Autorità, qualora derivi da un'iscrizione tardiva da parte dei soggetti responsabili.
 
     
 
4. Istruzioni operative per i partecipanti alle procedure di selezione
 
 
4.1 Disposizioni transitorie
 
 

Durante il periodo transitorio i partecipanti alle procedure di selezione sono tenuti al versamento della contribuzione nella misura indicata dall'articolo 2 della deliberazione da effettuarsi con la seguente modalità:

conto corrente postale n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). E' possibile effettuare il versamento sul c/c postale tramite bonifico bancario: le coordinate del conto sono ABI 07601 - CAB 03200 - CIN Y - c/c n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma.
Tali modalità valgono per le procedure di realizzazione di opere pubbliche avviate dal 20 luglio 2006 in poi (data di pubblicazione del comunicato del Presidente dell'Autorità del 13 luglio 2006 sulla Gazzetta Ufficiale).

Per le procedure avviate prima del 20 luglio 2006 sono valide le modalità di versamento precedentemente definite.

Non è motivo di esclusione dalla gara l'indicazione dell'uno o dell'altro numero di conto corrente postale.

I partecipanti devono indicare nella causale:
 - la propria denominazione
 - la denominazione della stazione appaltante
 - l'oggetto del bando di gara, della lettera di invito o comunque una descrizione che permetta di        identificare l'opera.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. La mancata presentazione della ricevuta di versamento, in originale, è condizione di esclusione dalla procedura di selezione.

 
     
 
4.2 Disposizioni a regime
 
 
A regime, con l’attivazione del sistema SIMOG, i partecipanti alla procedure di selezione verranno a conoscenza dei codici di identificazione delle Gare (CIG) secondo i canali di pubblicità convenzionali già in uso per le procedure di selezione (bando, lettera di invito o qualunque richiesta formale o informale di presentazione dell'offerta). Il partecipante, munito del codice di identificazione e del proprio codice fiscale, dovrà effettuare il versamento presso gli sportelli di riscossione predisposti dall'Autorità, secondo modalità operative che saranno adeguatamente comunicate. A riprova dell'esito positivo della transazione di pagamento il contribuente otterrà una ricevuta. Tale ricevuta, in originale, dovrà essere allegata all'offerta a pena di esclusione dalla procedura di selezione.
 
 
 
 
5. Contatti
 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'indirizzo di posta elettronica:



e ai numeri di telefono:

06.36.72.35.44/21
06.36.72.33.09/81
06.36.72.32.06/10
06.36.72.34.02

attivi dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 dal lunedi al venerdi.
 
     
 
6. Risposte ai quesiti frequenti
 
 
D1. Il contributo deve essere versato anche nei casi di lavori affidati mediante trattativa privata?
 
 
D2. Il contributo deve essere versato anche per lavori affidati in economia di importo inferiore a 20.000 euro?
 
 
R1-2. Il contributo deve essere versato per qualsiasi procedura di selezione del contraente, ivi compresa la trattativa privata ed il cottimo fiduciario; fanno eccezione i lavori eseguiti in amministrazione diretta.
Il contributo è dovuto per lavori di qualsiasi ammontare; l'articolo 2 della deliberazione stabilisce le somme da versare secondo classi di importo.
 
 
D3. Nel caso delle trattative private per le quali non c’è bando i 30 giorni entro i quali la stazione appaltante deve versare il contributo da quando decorrono?
 
 
R3. Nel caso delle trattative private il termine decorre dalla data della lettera di invito alle imprese.
 
 
D4. La pubblicazione del bando è previsto che avverrà prima del 20 febbraio, ma la scadenza per la presentazione delle offerte scadrà dopo quella data, occorre effettuare il versamento del contributo?
 
 
R4. La deliberazione 26 gennaio 2006 entrerà in vigore il 20 febbraio e produrrà effetti da quella data; pertanto, nel caso di specie non è dovuto alcun contributo né da parte della stazione appaltante, né dalle imprese partecipanti alla gara.
 
 
D5. A cosa si riferisce la fascia d’importo? All’importo delle lavorazioni più l’importo per l’attuazione dei piani di sicurezza oppure all’importo complessivo del quadro economico dell’intervento?
 
 
R5. Per fascia di importo si intende l’importo dei lavori a base di gara o di affidamento compresi gli oneri della sicurezza.
 
 
D6. Se nel bando di gara non è espressamente richiesto il versamento del contributo, i soggetti di cui all’art.1 lett. b) sono ugualmente tenuti a tale versamento?
 
 
R6. A partire dal 20 febbraio i soggetti di cui alla lettera b) sono tenuti al pagamento del contributo a prescindere dal fatto che nel bando di gara o nella lettera di invito sia espressamente richiamato tale obbligo.
Per le imprese la dimostrazione dell’avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi a presentare l’offerta.
 
 
D7. In caso di licitazione privata in quale fase l’impresa deve pagare la somma? Nella fase di richiesta di partecipazione o in quella di partecipazione alla gara con la produzione dell’offerta?
 
  R7. La dimostrazione dell’avvenuto pagamento deve avvenire nella fase di gara, a seguito dell’invito, con la esibizione dell’originale del versamento unitamente ai documenti relativi all’offerta.  
  D8. In caso di pubblicazione del bando sia su G.U.R.I. che su G.U.C.E. da quale data decorrono i termini per la stazione appaltante  
  R8. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I; la circostanza che l'avviso sia stato inviato alla G.U.C.E. in data antecedente il 20 febbraio non esonera la stazione appaltante dal versamento del contributo.  
  D9. Il contributo deve essere previsto nel quadro economico dell'intervento?  
  R9. Ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di cui alla deliberazione 26/01/2006 è ininfluente la collocazione finanziaria del contributo.  
  D10. Sono già iscritto al sistema di anagrafe dell'Autorità in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Potrò utilizzare le mie credenziali per accedere al nuovo sistema SIMOG quando questo sarà stato pubblicato?  
  R10. No. Per accedere al nuovo sistema SIMOG dovrà modificare la propria collaborazione dichiarando di rivestire il nuovo profilo di Responsabile SIMOG della Stazione Appaltante (RSSA).  
  D11. Come posso modificare il mio profilo nell'anagrafe dell'Autorità?  
  R11. Per modificare il proprio profilo presso il sistema di anagrafe acceda all'indirizzo anagrafe.avlp.it con le proprie credenziali. Nel menu principale selezioni la voce "Gestioni Stazioni Appaltanti" e inserisca il codice fiscale della Stazione appaltante con la quale collabora. Le verrà proposto un elenco delle Stazioni Appaltanti corrispondenti al codice fiscale inserito. Clicchi sul nome della Stazione Appaltante di interesse e prosegua modificando i propri profili e confermando le modifiche.  
  D12. Su chi ricade l'obbligo di contribuzione in caso di ATI?  
  R12. Nel caso di ATI costituita il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo; anche nel caso di ATI non ancora costituita il versamento è unico in quanto l’offerta è unica, sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono l’ATI; l’offerta contiene l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo: il pagamento è eseguito da quest’ultima.  
  D13. In quale misura avviene la contribuzione nel caso di lavori da realizzarsi in più lotti?  
  R13. Nel caso di lavori da realizzarsi in più lotti le stazioni appaltanti sono tenute al versamento del contributo in ragione del numero dei lotti e del loro relativo importo; i partecipanti che concorrono per più lotti calcolano la contribuzione in ragione del singolo lotto per cui presentano l’offerta.  
  D14. Quale è la procedura per ottenere il rimborso dell’importo versato ma non dovuto?  
  R14. La richiesta per la restituzione della contribuzione deve essere effettuata dai singoli partecipanti, nonchè dalla stazione appaltante, all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.  
  D15. Per le imprese la dimostrazione dell’avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi a presentare l’offerta; per esse il termine per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell’offerta stessa. Per le stazioni appaltanti il termine di 30 giorni per effettuare il versamento da quando decorre?  
  R15. Per le stazioni appaltanti i 30 giorni utili, nella fase transitoria, per eseguire il versamento decorrono dalla data di pubblicazione del bando per ogni tipo di procedura ad evidenza pubblica prescelta (asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso).
A titolo esemplificativo se la stazione appaltante ha pubblicato un bando in data 20 dicembre, invia lettere di invito a presentare l’offerta alla imprese il 19 febbraio, ponendo il 10 marzo quale termine ultimo di presentazione dell’offerta stessa, non sono tenuti al pagamento né la stazione appaltante, né le imprese che presentano l’offerta.
 
  D16. Dobbiamo bandire (dopo il 20 febbraio), una licitazione privata conseguente all’individuazione del soggetto Promotore avvenuta nella prima fase di gara , per un appalto da realizzarsi attraverso Project Financing. La procedura di gara è iniziata con la pubblicazione dell’avviso di pre-informazione ai sensi dell’art. 37bis della L.109/94; ora che dobbiamo bandire la licitazione privata, la stessa è soggetta al contributo?  
  R16. Nel caso di appalto di lavori da realizzarsi in Project Financing, per la stazione appaltante il termine per il versamento decorre dalla data di pubblicazione del bando di licitazione privata.  
  D17. La stazione appaltante ha pubblicato, in data 16.02.06, all’albo pretorio il bando di gara per lavori di importo pari a 750.000 euro, la pubblicazione sul B.U.R. è avvenuta il 21.02.06 e sui quotidiani il 24.02.06; il bando suddetto è soggetto alla contribuzione?  
  R17. Nella fase transitoria, i 30 giorni utili per la stazione appaltante per eseguire il versamento del contributo decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara; poiché l’art. 80 del D.P.R. 554/99 fissa una gradualità di forme di pubblicazione in relazione agli importi dei lavori da appaltare, anche nel considerare il termine “a quo” si terrà conto di tale gradualità. Nel caso di specie, prevedendo il menzionato articolo che i bandi relativi a lavori di importo compreso tra 500.000 e 1.000.000 siano pubblicati sul B.U.R. e per estratto su due dei principali quotidiani locali, si farà riferimento alla data di pubblicazione sul B.U.R.  
  D18. Tra le procedure di scelta del contraente per le quali è dovuta la contribuzione a favore dell’Autorità, rientrano anche quelle regolate dall’art. 17, comma 11 e 12, della L. 109/94 per affidamenti di incarichi professionali?  
  R18. La deliberazione 26 gennaio 2006 nello stabilire quali siano i soggetti tenuti alla contribuzione cita, oltre che gli organismi di attestazione, le stazioni appaltanti di cui all’art. 2, comma 2, della Legge 109/94 e gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai predetti soggetti.
Peraltro, il comma 1, dell’art. 2 indica che cosa debba intendersi per lavori pubblici: costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
In tale contesto, gli “operatori economici che intendono partecipare alle procedure di scelta del contraente” sono i soggetti (imprese) che desiderano sottoscrivere un contratto con la stazione appaltante per la realizzazione di lavori pubblici; gli incarichi di cui all’art.17, comma 11 e 12, attengono alla progettazione dell’opera e non alla sua completa realizzazione; riguardano cioè la prestazione di un servizio che, tuttavia, in quanto relativo ad un’opera pubblica, vengono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento sui lavori pubblici.
Pertanto, ove l’affidamento attenga ad un mero incarico di progettazione, esso non è soggetto alle disposizioni di cui alla deliberazione in commento.
 
  D19. La domanda 19 è stata rimossa poichè non più valida.  
  D20. La Stazione Appaltante ha pubblicato un bando per licitazione privata in data antecedente al 20 febbraio 2006. La lettera di invito è stata inviata in data successiva al 20 febbraio 2006. In questo caso è previsto il contributo a carico della Stazione Appaltante? Ed a carico delle imprese partecipanti?  
  R20. In questo caso non sono tenute al pagamento né la Stazione Appaltante né le imprese.  
  D21. E’ possibile che un’impresa venga esclusa perché ha allegato la ricevuta di versamento alla busta contenente l’offerta anziché a quella contenete i documenti di gara?  
  R21. La dimostrazione dell’avvenuto versamento è condizione per essere ammessi a presentare l’offerta, le stazioni appaltanti sono tenute ad escludere le imprese che non abbiano eseguito il versamento.
E’ bene tuttavia che le Commissioni di gara accertino se la dimostrazione dell’avvenuto pagamento non sia avvenuta per un semplice disguido (o per errore materiale), come tale sanabile a giudizio discrezionale della Commissione stessa, ovvero se si tratta di un vizio sostanziale afferente l’offerta, come tale insanabile in quanto pregiudicherebbe la par condicio dei concorrenti.
Nel caso di specie sembrerebbe trattarsi di un errore materiale da parte dell’impresa, comprovato dal fatto che il pagamento era in realtà avvenuto.
Applicando il principio in base al quale occorre favorire la massima partecipazione alle gare la S.A. potrà valutare l’eventuale ammissione dell’impresa alla gara.
 
  D22. E’ possibile ammettere quale dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo da parte delle imprese l’autocertificazione e la copia del bollettino di pagamento e del documento di riconoscimento?  
  R22. E’ possibile ammettere tale forma di dimostrazione di pagamento, fermo restando la facoltà da parte della Commissione di gara di prendere visione dell’originale del versamento: è, comunque, opportuno che le stazioni appaltanti nel bando di gara o nelle lettere di invito, oltre a richiamare l’obbligo di provvedere al versamento, pena l’esclusione dalla gara, chiariscano le modalità attraverso le quali le imprese debbano dimostrare di aver provveduto al pagamento del contributo.  
  D23. Perché la tassa si applica a partire dal 2006 e non dal 2007?  
  R23. Il comma 67, dell’art.1 della Legge 266/2005 regola il 2006 quale anno di transizione e stabilisce che, il totale dei contributi versati non può superare lo 0,25% del valore complessivo del mercato di competenza, poiché una parte del fabbisogno finanziario dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è assicurato ancora dal bilancio dello Stato (v. tabella C della legge finanziaria).
Il comma 65, invece, prevede, a regime, il sistema di autofinanziamento
 
  D24. Che cosa avviene del contributo in caso di annullamento della gara o di gara deserta e successiva nuova gara o successivo affidamento dei lavori a trattativa privata?  
  R24. Il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa.  
  D25. Che cosa avviene del contributo in caso di annullamento del bando?  
  R25. Per la S.A., non è ammesso rimborso; il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa.
Per le Imprese può essere ammesso il rimborso; per esse il versamento è condizione per essere ammesse a presentare l’offerta: annullato il bando, viene meno il presupposto del versamento del contributo.
Per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato e l’avviso di annullamento del bando.
Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le coordinate del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.
 
  D26. Che cosa avviene del contributo in caso di annullamento della gara?  
  R26. Per la S.A. , non è ammesso rimborso: il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa.
Per le Imprese non è ammesso rimborso; il versamento è condizione per essere ammesse a presentare l’offerta.
 
  D27. Che cosa avviene del contributo in caso di gara deserta?  
  R27. Per le S.A. non è ammesso rimborso: il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico, indipendentemente dal buon esito della procedura stessa.
Non si procede al rimborso all’Impresa che abbia partecipato alla gara e non sia risultata aggiudicataria.
 
  D28. E’ ammesso rimborso per un pagamento superiore ?  
  R28. E’ previsto il rimborso sia per la stazione appaltante che per le imprese; per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato e del bando di gara (o di lettera di invito)  
  D29. E’ ammesso rimborso per un pagamento effettuato per errore due volte ?  
  R29. E’ previsto il rimborso sia per la stazione appaltante che per le imprese; per ottenere il rimborso è necessario presentare domanda all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato e del bando di gara (o di lettera di invito)  
  D30. E’ ammessa per le imprese l’integrazione nell’importo del versamento successivamente all’invio dell’offerta ?  
  R30. Non è ammessa integrazione; l’impresa che abbia eseguito un versamento inferiore a quello previsto non è ammessa alla gara, né ha diritto a rimborso.  
  D31. E’ ammessa l’integrazione nell’importo del versamento successivamente all’apertura delle buste?  
  R31. Non è ammessa integrazione; l’impresa che abbia eseguito un versamento inferiore a quello previsto non è ammessa alla gara, né ha diritto a rimborso.  
  D32. L’impresa ha versato il contributo ma ha dimenticato di inserire la ricevuta di versamento tra i documenti di gara; è possibile un’integrazione successiva?  
  R32. La legge finanziaria per il 2006, al comma 67 dell’art. 1, prevede l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
La deliberazione 26 gennaio 2006, all’art. 3, comma 2, stabilisce che gli operatori economici sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di aver versato la somma dovuta….La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara; la commissione aggiudicatrice o, comunque, il responsabile della procedura di selezione è responsabile del controllo delle ricevute di pagamento, esibite dai partecipanti, ed è tenuto ad escludere dalla procedura quelli che ne sono sprovvisti.
La verifica da parte delle stazioni appaltanti, nelle more dell’attivazione del SIMOG, può avvenire unicamente mediante l’accertamento che, tra i documenti di gara vi sia anche la ricevuta del versamento che, per le imprese, è dimostrazione di aver assolto all’obbligo di legge.( Cfr. risposta 21)
 
  D33. Che cosa avviene del contributo in caso di mancata partecipazione alla gara?  
  R33. Non si dà luogo al rimborso della contribuzione alle imprese che decidono di non partecipare alla gara.  
  D34. Le stazioni appaltanti che operano nei c.d. settori esclusi, ex D. Lgs 158/95, sono tenuti ad eseguire il versamento del contributo a favore dell’Autorità?  
  R34. Tali stazioni appaltanti sono tenute ad eseguire il versamento del contributo nei casi in cui attivino procedure per la realizzazione di quegli interventi indicati nel D.P.C.M. 517/97, sottratti all’applicazione del D.Lgs 158/95, e quindi da appaltare ai sensi della L.109/94 e s.m.  
  D35. Questa Amministrazione ha in corso l'apertura di offerte per una gara di lavori pubblici; una delle ditte partecipanti ha effettuato il versamento on-line, allegando una stampa della distinta con cui ha dato ordine alla banca di effettuare il bonifico a favore di Poste Italiane.
Non avendo prodotto una ricevuta di versamento originale, dobbiamo escludere la ditta dalla gara?
 
  R35. Analogamente a quanto previsto per i versamenti su c/c postale, per i quali è ammessa, quale dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'autocertificazione unitamente alla copia del bollettino di pagamento e del documento di riconoscimento, nel caso di versamento del contributo tramite bonifico bancario eseguito on line è possibile accettare la stampa della distinta con cui è stato dato ordine all'istituto bancario di effettuare il bonifico a favore di Poste Italiane s.p.a, purchè rechi il numero identificativo dell'operazione "CRO", e sia corredata di dichiarazione di autenticità ovvero di avvenuto versamento del contributo e di copia di un documento di identità in corso di validità, entrambi sottoscritti.  
  D36. Le SOA possono eseguire il versamento del contributo successivamente al termine previsto dall’art. 3, comma 3, della deliberazione 26 gennaio 2006? possono rateizzare il pagamento dell’importo dovuto?  
  R36. E’ possibile eseguire il versamento entro il terzo mese successivo al deposito del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2005; è possibile anche ottenere una rateizzazione del contributo dovuto, con cadenza anche mensile, con applicazione degli interessi legali; in ogni caso l’importo dovuto deve essere corrisposto entro e non oltre il 31 dicembre 2006.
Per accedere a tali forme di pagamento tutte le SOA interessate, comprese quelle aderenti ad associazioni di categoria, debbono presentare apposita domanda all’Autorità anche al fine di consentire la verifica ed il controllo ex post sulla corrispondenza tra versamenti effettuati dalle SOA e le condizioni accordate a ciascuna di esse. A tale scopo è stato prodotto il seguente modello di fac-simile per la richiesta di rateizzazione.
 
     
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