Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture
Attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno
2007
IL
CONSIGLIO
VISTO l’art. 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163),
il quale dispone che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai
fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina
annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e
privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di
riscossione;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n.
266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di
competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio
dello Stato;
VISTA la deliberazione 26 gennaio
2006 con la quale l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ha dato
attuazione a quanto previsto dall’art. 1, commi 65 e 67, della predetta legge 23
dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2006;
VISTO l’articolo 6 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite
nuove ed ulteriori competenze;
VISTO l’articolo 8, comma 12, dello
stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che
all’attuazione dei nuovi compiti l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 ;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.
296 recante “disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” (tabella C) che
prevede il finanziamento di
3.889.000,00 euro a carico del bilancio dello Stato per il
VISTA la deliberazione di questa
Autorità del 5 dicembre 2006, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2007;
RITENUTA la necessità di coprire, per
l’anno 2007, i costi di funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a
carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza
secondo l’entità e le modalità previste dal presente
provvedimento;
VISTA la deliberazione di questa
Autorità del 5 dicembre 2006, con cui è stato approvato lo schema del presente
provvedimento;
SENTITI
gli operatori del settore;
VISTA la nota del 7 dicembre 2006,
con cui tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
RILEVATO che è trascorso il termine
di venti giorni previsto dall’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, senza che siano state formulate osservazioni;
PRESO atto dell’intervenuta
esecutività del presente provvedimento;
NELLA Adunanza del 10 gennaio
2007,
DELIBERA
Articolo
1
Soggetti tenuti
alla contribuzione
1. Sono tenuti a versare un
contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, nell’entità e con le modalità previste dal presente
provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
b) gli operatori economici che
intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti
di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di
cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
Articolo
2
1.
I soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a
favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, con le modalità e i termini di cui all’articolo 3 del presente
provvedimento, i seguenti contributi :
Importo posto a base di
gara (in migliaia di euro)
|
Quota
per la stazioni appaltanti (in
euro) |
Quota
per ogni partecipante (in
euro) |
da 150 fino ad un importo
inferiore a 500 |
150,00 |
30,00 |
da 500 fino ad un importo
inferiore a 1.000 |
250,00 |
50,00 |
da 1.000 fino ad un importo
inferiore a 5.000 |
400,00 |
80,00 |
oltre 5.000 |
500,00 |
100,00 |
2. I soggetti di cui all’articolo 1,
lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due
per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo
esercizio finanziario.
Articolo
3
Modalità e
termini di versamento della contribuzione
1. I soggetti di cui all’articolo 1,
lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della
contribuzione all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del
contraente.
2. Il pagamento di cui al precedente
comma avviene al momento della attribuzione, da parte dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di
identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere
riportato nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di
offerta comunque denominata. L’attribuzione del predetto codice di
identificazione va richiesta anche per le procedure esonerate dall’obbligo di
contribuzione.
3. I soggetti di cui all’art. 1,
lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della
contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del
contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione
dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di
esclusione dalla procedura di gara.
4. I soggetti di cui all’articolo 1,
lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo
da essi dovuto entro trenta giorni dall’approvazione del proprio
bilancio.
5. I soggetti contribuenti devono
indicare, all’atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice
fiscale; i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), del presente
provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura
di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il versamento delle contribuzioni
va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al
seguente indirizzo: http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
7. L’Autorità si riserva la facoltà
di concordare con le stazioni appaltanti, per particolari e comprovate esigenze,
modalità di pagamento diverse rispetto a quelle previste nella presente
deliber
Articolo
4
Riscossione
coattiva e interessi di mora
1. Il mancato pagamento della
contribuzione da parte dei soggetti di cui all’art. 1 lettere a) e c) secondo le
modalità previste dal presente provvedimento comporta l’avvio della procedura di
riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.
Articolo
5
Disposizione
finale
1. Il presente provvedimento viene
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino
Ufficiale dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
2. Il presente provvedimento entra in
vigore il 1° febbraio 2007.
Roma, lì 10 gennaio
2007
Il Presidente
Alfonso M. Rossi Brigante