IL
PRESIDENTE
COMUNICATO N. 54 DEL 15 OTTOBRE
2008
Prot. n.
56927/08
Alle Società Organismo di Attestazione
Loro Sedi
OGGETTO: criteri interpretativi per
l’applicazione del D.Lgs. n. 152/2008, terzo decreto correttivo del Codice dei
contratti pubblici.
Questa Autorità, sentito il
tavolo tecnico delle Soa appositamente convocato, ritiene opportuno fornire
indicazioni interpretative in merito ad alcune delle disposizioni introdotte dal
terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici, d.lgs. n.152 dell’11
settembre 2008, che entra in vigore il 17 ottobre
2008.
In particolare, per quanto
attiene alla disciplina del sistema di qualificazione, l’art. 2, comma 1, lett.
vv), punto 3), introduce una norma di carattere transitorio che, fino al 31
dicembre 2010, consente alle imprese di dimostrare alcuni dei requisiti di
ordine speciale occorrenti per la qualificazione facendo riferimento a un lasso
temporale più ampio dei cinque anni anteriori alla data di stipula del
contratto, sinora previsti.
La norma sopra citata fa
riferimento ai seguenti requisiti di ordine speciale indicati dall’art. 18 del
DPR 34/2000:
a)
cifra d’affari realizzata
con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta (adeguata capacità
economica e finanziaria);
b)
adeguata dotazione di
attrezzature tecniche;
c)
adeguato organico medio
annuo;
d)
lavori realizzati (adeguata
idoneità tecnica).
La norma prevede che la
dimostrazione dei requisiti di cui ai punti a), b) e c), fino al 31 dicembre
2010, possa essere fornita facendo riferimento ai migliori cinque anni del
decennio antecedente alla data di sottoscrizione del contratto con
Ai fini di una più chiara
comprensione della norma e della sua applicazione corretta e omogenea, si
ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:
1) In primo luogo, va chiarito
che il miglior quinquennio economico, da utilizzare per la dimostrazione di
cifra d’affari, adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico
medio annuo, deve essere prescelto dall’impresa e deve essere unico per i
tre suddetti requisiti. I valori relativi alla cifra d’affari, al costo delle
attrezzature e al costo del personale devono, pertanto, riferirsi alle medesime
annualità prese in considerazione, ancorché non consecutive. In caso contrario,
la valutazione distinta dei singoli cinque anni migliori relativamente a
ciascuno dei tre requisiti comporterebbe una modifica radicale dei criteri
applicativi contenuti nel DPR 34/2000, tale da stravolgere l’attuale sistema di
qualificazione.
2) In secondo luogo, sono
necessarie alcune precisazioni sui requisiti di ordine speciale di cui all’art.
18 del DPR 34/2000. In particolare:
-
il capitale netto, di valore positivo [art. 18, comma 2, lett. c)], che
serve a dimostrare l’adeguata capacità economica e finanziaria limitatamente ai
soggetti tenuti alla redazione del bilancio, è riferito “all’ultimo bilancio approvato”. Tale
locuzione va intesa nel senso che il capitale netto deve essere comunque quello
dell’ultimo bilancio - in senso temporale - approvato e depositato dall’impresa,
e non può riferirsi al bilancio più recente considerato tra quelli utilizzati
nell’ambito del miglior quinquennio prescelto dall’impresa. Altrimenti, si
rischierebbe di consentire il rilascio dell’attestazione anche in presenza di un
patrimonio netto negativo e in assenza di effettiva solidità economica
dell’impresa;
-
gli ammortamenti, i canoni di locazione finanziaria, i canoni di noleggio
e gli ammortamenti figurativi, che costituiscono il costo dell’adeguata
attrezzatura tecnica ex art. 18, comma 8, del DPR 34/2000, devono essere
calcolati prendendo in considerazione per ciascuno dei migliori cinque anni
dichiarati dall’impresa le relative quote in esso ricadenti.
-
i versamenti effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili in ordine
alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi, riportati
nei modelli riepilogativi annuali ai fini della dimostrazione del costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente ai sensi dell’art. 18, comma
11, del DPR 34/2000, devono essere quelli relativi al solo quinquennio prescelto
dall’impresa.
3) E’ parimenti opportuno precisare alcuni aspetti relativi
all’istituto dell’incremento convenzionale premiante di cui all’art. 19 del DPR
34/2000. In particolare:
-
il capitale netto [art. 19, comma 1, lett. a)] deve essere comunque
riferito all’ultimo bilancio - in
senso temporale - approvato e depositato, e non al bilancio più recente
considerato tra quelli scelti nell’ambito del miglior quinquennio. Valgono qui
le stesse considerazioni espresse precedentemente in ordine al capitale netto di
cui all’art. 18 del DPR 34/2000;
-
la cifra d’affari media annuale è quella richiesta “ai fini dell’articolo 18, comma 2, lettera
b)” del DPR 34/2000. In considerazione del dettato normativo, la cifra
d’affari in lavori deve essere quella relativa ai prescelti cinque migliori anni
del decennio, coincidenti con quella definita ai sensi dell’art. 18, comma 2,
lett. b) e commi 3 e 4, del DPR 34/2000. In tal caso, il quinquennio utilizzato
per la valutazione e il calcolo dell’incremento convenzionale premiante coincide
con quello scelto per la valutazione della cifra d’affari;
-
l’indice di liquidità [art. 19, comma 1, lett. b), DPR 34/2000] deve
essere riferito in ogni caso all’ultimo bilancio - in ordine temporale -
approvato e depositato, e non invece al bilancio più recente considerato tra
quelli scelti nell’ambito del miglior quinquennio. Anche tale criterio
interpretativo poggia sulle medesime esigenze di riscontro dell’effettiva
solidità economica e finanziaria dell’impresa;
-
il reddito netto di esercizio deve essere “di valore positivo in almeno due esercizi
tra gli ultimi tre” [art. 19, comma 1, lett. c), DPR 34/2000]. In tal senso,
il reddito netto di esercizio va desunto dagli ultimi tre bilanci - in ordine
temporale - approvati e depositati, e non invece dai tre bilanci più recenti tra
quelli ricadenti nel quinquennio economico prescelto
dall’impresa;
4) Un chiarimento a parte va
fatto in ordine ai lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria
dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
(categoria OS2), necessari per la dimostrazione del requisito speciale
dell’adeguata idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 294/2000. In
analogia a quanto applicato alle altre categorie di lavori, si ritiene
che:
-
i lavori di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) del citato D.M. sono quelli
riferiti al decennio antecedente alla data di stipula del contratto di
attestazione;
-
i lavori di cui alla successiva lett. c) del medesimo articolo (“punte
sui lavori utili alla qualificazione riferite agli anni e non ai singoli
lavori”), sono quelli relativi alla migliore annualità del decennio oppure alla
somma delle due migliori annualità o alla somma delle tre migliori annualità,
anche non consecutive.
5) Un aspetto di indubbia rilevanza riguarda, infine,
l’applicazione delle nuove disposizioni ai contratti di attestazione in corso di
esecuzione, per i quali non sia stata ancora rilasciata l’attestazione alla data
di entrata in vigore del terzo decreto correttivo nonché la possibilità di
stipulare contratti integrativi sulla base della nuova normativa. A tal
riguardo, si ritiene che:
-
per i contratti di attestazione in corso alla data di entrata in vigore
del D.Lgs. n. 152/2008, le imprese interessate devono fare espressa richiesta
alla Soa di applicazione della nuova disciplina transitoria. In tal caso, il
contratto decorre, ad ogni effetto di legge, dalla data del 17 ottobre 2008. Di
conseguenza, il decennio di riferimento per i lavori e il miglior quinquennio di
riferimento per la cifra d’affari, l’adeguata dotazione di attrezzature tecniche
e l’adeguato organico medio annuo sono entrambi riferiti al decennio antecedente
a tale data;
-
per le attestazioni già rilasciate alla data del 17 ottobre 2008, le
imprese possono chiedere l’integrazione e/o la variazione di categorie e/o
classifiche, beneficiando del maggiore arco temporale e senza procedere a un
rinnovo completo dell’attestazione, utilizzando i lavori eseguiti nell’ultimo
decennio antecedente alla data di richiesta di variazione della categoria e/o
classifica, a condizione che rimanga invariato il quinquennio economico di
riferimento, ossia i requisiti (cifra d’affari, costo delle attrezzature e costo
del personale) posseduti dall’impresa in sede di rilascio dell’attestazione
originaria. In tal caso, l’attestazione con le intervenute variazioni e/o
integrazioni di categorie e/o classifiche mantiene la scadenza originaria e
l’attività svolta è soggetta al pagamento del corrispettivo determinato secondo
le formule CNC (corrispettivo nuova categoria) e CIC (corrispettivo incremento
classifica) di cui all’allegato “E” del DPR 34/2000 e
s.m.i.;
-
le disposizioni del terzo decreto correttivo non si applicano alla
verifica triennale delle attestazioni già rilasciate e vigenti alla data del 17
ottobre
-
la data del 31 dicembre 2010, indicata dal legislatore come termine
finale per l’applicazione di questa disciplina di favore in materia di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, si riferisce alla stipula del
contratto di attestazione tra l’impresa e
Luigi Giampaolino