Bozza non ancora in vigore 23/06/2006

 

Schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 23 giugno 2006)

 

 

Art. 1
Termini di efficacia
1. L'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2005, n. 163, è sostituito dal seguente:
" Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1º gennaio 2007:
1) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3 limitatamente alle parole "nonché a centrali di committenza";
2) articolo 49, comma 10;
3) articolo 58;
4) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.".
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3 comma 7, 53 commi 2 e 3 e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1º gennaio 2007. Le disposizioni dell'articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l'invito a presentare l'offerta è inviato successivamente al 1º gennaio 2007.".

Art. 2
Disposizioni correttive
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, apportare le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 3, comma 35, sopprimere le parole: "E del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42";
2) all'articolo 9, comma 2, le parole: "e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229)" sono soppresse;
3) all'articolo 26, comma 1, le parole "requisiti soggettivi" sono sostituite con le parole "requisiti di qualificazione";
4) all'articolo 40, comma 4:
a) alla lettera c) sostituire le parole "comma 3, lettera c) con le seguenti: "comma 3, lettera b)";
b) dopo la lettera f) inserire la seguente: "f-bis) le modalità per l'esercizio della vigilanza da parte del ministero delle infrastrutture sull'attività degli organismi di attestazione";
5) all'art. 55, comma 5, secondo periodo, la parola "lavori" è sostituita con la parola "contratti";
6) all'articolo 66, comma 7, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'ufficio Iscrizioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello stato.";
7) all'articolo 77, comma 5, le parole: "e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229) sono soppresse;
8) all'articolo 89, comma 2, le parole "26, comma 2" sono sostituite con le parole "26, comma 3";
9) all'art. 110, dopo la parola "proporzionalità", sono inserite le parole "con la procedura di cui all'articolo 91, comma 2";
10) all'articolo 122, comma 5:
a) nel primo periodo, le parole "I bandi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli avvisi di cui al comma 3 e i bandi";
b) nel terzo periodo dopo le parole "I bandi" inserire le seguenti: "e gli avvisi di cui comma 3";
c) nel quarto periodo, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nonché comma 7, terzo periodo.";
12) all'articolo 124, comma 5, aggiungere alla fine le seguenti parole: "nonché comma 7, terzo periodo.";
13) all'art. 164, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
14) all'art. 164, comma 4, ultimo periodo, la parola "integrato" è sostituita con le parole "di progettazione e esecuzione"; la parola "unico" è soppressa;
15) all'articolo 184 è aggiunto il seguente comma: "4. Le previsioni dei commi 2 e 3 si applicano fino all'entrata in vigore della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
16) all'art. 189, comma 3, settimo periodo le parole "aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre leggi regionali vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "aggiudicate con procedura di gara".
17) all'articolo 194, comma 10, le parole "terminali di riclassificazione" sono sostituite dalle seguenti: "terminali di rigassificazione"
18) all'articolo 207, comma 1, lettera b) le parole "dall'autorità competente di uno stato membro" sono sostituite con le parole "dall'autorità competente";
19) all'articolo 216, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "2. Il concessionario che non sia uno degli enti aggiudicatari che esercitando una o più attività di cui agli articoli da 207 a 213, scelte secondo il ricorso a una procedura di gara aperta o ristretta, è tenuto ad applicare le stesse disposizioni alle quali sono assoggettati i predetti enti";
20) all'art. 222, comma 2, le parole "dell'articolo 40" sono sostituite con le parole "dell'articolo 221";
21) all'articolo 242, comma 5, la parola "lavori" è sostituita con la parola "contratti";
22) all'articolo 252, comma 8, le parole: "il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e" sono soppresse;
23) all'articolo 253, comma 15, le parole "; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998, n. 415, detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data" sono soppresse;
24) all'articolo 253, comma 21, le parole "di intesa" sono sostituite dalla seguente "sentita";
25) all'art. 253, comma 27, lettera f), penultimo periodo, dopo la parola "appalto" è soppressa la parola "integrato";
26) all'art. 28 dell'allegato XXI, le parole "art. 143, comma 11" sono sostituite con le parole "art. 33, comma 3";
27) la denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", ovunque presente, è sostituita dalla denominazione "Ministero delle infrastrutture".

Art. 3
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le procedure di cui all'articolo 1 i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1º luglio 2006 e il termine di cui al comma 1 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all'art. 256, comma 1, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio di cui al comma 2.