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Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture

 

 

 

Parere n.  328                                                    del 29/1/2009

 

PREC 328-08-S

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dalla società Olos Ingegneria S.r.l. – Prestazione del servizio di ingegneria e di altri servizi tecnici consistenti nella direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità lavori, assistenza al collaudo in relazione alla realizzazione nel Comune di Pula (CA) dei lavori di costruzione della base operativa antincendio ed annessa elisuperficie del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale. Importo: Euro 103.333,33. S.A.: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

 

 

Il Consiglio

 

Vista la relazione dell’Ufficio del precontenzioso

 

Considerato in fatto

 

In data 4 giugno 2008 è pervenuta istanza di parere da parte della società Olos Ingegneria S.r.l., in merito al provvedimento di esclusione disposto nei suoi confronti dalla Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento del servizio di ingegneria descritto in oggetto. La società istante rappresenta di essere stata esclusa dalla gara per una presunta violazione delle modalità per la presentazione delle offerte prescritte dalla lex specialis, avendo consegnato il plico direttamente presso gli uffici dell’amministrazione invece di servirsi del servizio postale. Secondo la società l’esclusione è illegittima in quanto la lex specialis non ha previsto tra le cause di esclusione il mancato utilizzo del servizio postale per la presentazione delle offerte.

 

In riscontro all’istruttoria eseguita da questa Autorità ha presentato osservazioni la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, che ha evidenziato come il bando di gara preveda all’art. 14 “di far pervenire l’offerta, redatta in lingua italiana e secondo le modalità indicate nel disciplinare, a pena di esclusione, all’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice”. L’art. 7 del disciplinare rubricato “modalità di presentazione dell’offerta” stabilisce che “i prestatori di servizi … dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo posta, un unico plico al seguente indirizzo”. L’art. 6, lett. g) del disciplinare di gara enumera tra le cause di esclusione dalla procedura “la presentazione di un’offerta senza l’osservanza delle modalità indicate nel bando e nel disciplinare”. Secondo la stazione appaltante la tesi sostenuta dall’istante sarebbe pretestuosa, in quanto dalla lettura delle succitate previsioni emergerebbe, senza alcuna equivocità, che la modalità con cui le offerte devono essere spedite è solo il mezzo postale.     

 

 

Ritenuto in diritto

 

Il bando di gara in questione all’art. 14 prevede un rinvio al disciplinare di gara in ordine alle modalità con cui, a pena di esclusione, l’offerta deve essere presentata. L’art. 7 del disciplinare stabilisce che “i prestatori di servizi … dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo posta, un unico plico al seguente indirizzo”. Dal citato articolo risulta chiaro che la modalità scelta dalla stazione appaltante per l’invio delle offerte è esclusivamente il mezzo postale.  

 

La previsione della sola posta quale mezzo di presentazione delle offerte non può considerarsi una limitazione al principio di partecipazione dei concorrenti, in quanto non è specificato il tipo di spedizione che i partecipanti devono obbligatoriamente utilizzare. Il servizio postale non può, d’altra parte, considerarsi un servizio gravoso per gli operatori economici in quanto è di facile utilizzazione (in questo senso il parere dell’Autorità 8 novembre 2007 n. 99). Potrebbe, al contrario, configurarsi onerosità allorché l’amministrazione non stabilisca un termine congruo per la presentazione delle offerte. Nel caso di specie, il bando GURI è stato pubblicato in data 27 marzo 2008 ed è stato fissato come termine per la presentazione delle offerte il 7 maggio 2008. Il lasso temporale previsto per presentare l’offerta attraverso il mezzo postale risulta, pertanto, essere congruo e non oneroso per gli operatori economici partecipanti alla gara.

 

In ordine alla eccepita confusione presente nel bando di gara, deve rilevarsi come in merito alla modalità di presentazione dell’offerta, l’unica previsione riscontrabile è quella contenuta nel sopra citato art. 7 del disciplinare di gara, dove chiaramente è disposto che i plichi devono pervenire “esclusivamente a mezzo posta”. Detta disposizione non sembra dare adito a dubbi interpretativi e, pertanto, deve essere semplicemente applicata dalla commissione di gara dal momento che, ove fossero accettati plichi pervenuti con modalità diverse da quelle indicate dal bando di gara, verrebbe a determinarsi una modificazione e una disapplicazione della lex specialis di gara da parte della commissione di gara, con conseguente violazione della par condicio degli operatori economici.

 

Pertanto, correttamente la commissione di gara, in attuazione di quanto prescritto dal disciplinare, ha proceduto all’esclusione del concorrente che ha utilizzato una modalità di recapito diversa da quelle consentite.

 

 

In base a quanto sopra considerato

 

Il Consiglio

 

ritiene che l’esclusione dell’istante dalla gara è conforme alla lex specialis di gara.

 

 

   I Consiglieri Relatori                                                                Il Presidente

 

 

 

Alessandro Botto                                                      Luigi Giampaolino

 

 

 

Giuseppe Brienza

 

 

 

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6.2.2009