Parere
n. 328
del 29/1/2009
PREC
328-08-S
Oggetto:
Istanza di parere per la soluzione
delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n.
163/06, presentata dalla società Olos Ingegneria S.r.l. – Prestazione del
servizio di ingegneria e di altri servizi tecnici consistenti nella direzione
lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità
lavori, assistenza al collaudo in relazione alla realizzazione nel Comune di
Pula (CA) dei lavori di costruzione della base operativa antincendio ed annessa
elisuperficie del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale. Importo: Euro
103.333,33. S.A.: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa
dell’Ambiente.
Il
Consiglio
Vista la relazione dell’Ufficio del
precontenzioso
Considerato in
fatto
In
data 4 giugno 2008 è pervenuta istanza di parere da parte della società Olos
Ingegneria S.r.l., in merito al provvedimento di esclusione disposto nei suoi
confronti dalla Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito della procedura di
gara per l’affidamento del servizio di ingegneria descritto in oggetto. La
società istante rappresenta di essere stata esclusa dalla gara per una presunta
violazione delle modalità per la presentazione delle offerte prescritte dalla lex specialis, avendo consegnato il
plico direttamente presso gli uffici dell’amministrazione invece di servirsi del
servizio postale. Secondo la società l’esclusione è illegittima in quanto la lex specialis non ha previsto tra le
cause di esclusione il mancato utilizzo del servizio postale per la
presentazione delle offerte.
In
riscontro all’istruttoria eseguita da questa Autorità ha presentato osservazioni
la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, che
ha evidenziato come il bando di gara preveda all’art. 14 “di far pervenire l’offerta, redatta in
lingua italiana e secondo le modalità indicate nel disciplinare, a pena di
esclusione, all’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice”. L’art. 7 del
disciplinare rubricato “modalità di presentazione dell’offerta” stabilisce che
“i prestatori di servizi … dovranno far
pervenire, esclusivamente a mezzo posta, un unico plico al seguente
indirizzo”. L’art. 6, lett. g) del disciplinare di gara enumera tra le cause
di esclusione dalla procedura “la presentazione di un’offerta senza l’osservanza
delle modalità indicate nel bando e nel disciplinare”. Secondo la stazione
appaltante la tesi sostenuta dall’istante sarebbe pretestuosa, in quanto dalla
lettura delle succitate previsioni emergerebbe, senza alcuna equivocità, che la
modalità con cui le offerte devono essere spedite è solo il mezzo postale.
Ritenuto in
diritto
Il
bando di gara in questione all’art. 14 prevede un rinvio al disciplinare di gara
in ordine alle modalità con cui, a pena di esclusione, l’offerta deve essere
presentata. L’art. 7 del disciplinare stabilisce che “i prestatori di servizi … dovranno far
pervenire, esclusivamente a mezzo posta, un unico plico al seguente
indirizzo”. Dal citato articolo risulta chiaro che la modalità scelta dalla
stazione appaltante per l’invio delle offerte è esclusivamente il mezzo
postale.
La
previsione della sola posta quale mezzo di presentazione delle offerte non può
considerarsi una limitazione al principio di partecipazione dei concorrenti, in
quanto non è specificato il tipo di spedizione che i partecipanti devono
obbligatoriamente utilizzare. Il servizio postale non può, d’altra parte,
considerarsi un servizio gravoso per gli operatori economici in quanto è di
facile utilizzazione (in questo senso il parere dell’Autorità 8 novembre 2007 n.
99). Potrebbe, al contrario, configurarsi onerosità allorché l’amministrazione
non stabilisca un termine congruo per la presentazione delle offerte. Nel caso
di specie, il bando GURI è stato pubblicato in data 27 marzo 2008 ed è stato
fissato come termine per la presentazione delle offerte il 7 maggio 2008. Il
lasso temporale previsto per presentare l’offerta attraverso il mezzo postale
risulta, pertanto, essere congruo e non oneroso per gli operatori economici
partecipanti alla gara.
In
ordine alla eccepita confusione presente nel bando di gara, deve rilevarsi come
in merito alla modalità di presentazione dell’offerta, l’unica previsione
riscontrabile è quella contenuta nel sopra citato art. 7 del disciplinare di
gara, dove chiaramente è disposto che i plichi devono pervenire “esclusivamente a mezzo posta”. Detta
disposizione non sembra dare adito a dubbi interpretativi e, pertanto, deve
essere semplicemente applicata dalla commissione di gara dal momento che, ove
fossero accettati plichi pervenuti con modalità diverse da quelle indicate dal
bando di gara, verrebbe a determinarsi una modificazione e una disapplicazione
della lex specialis di gara da parte
della commissione di gara, con conseguente violazione della par condicio degli operatori
economici.
Pertanto, correttamente la commissione di gara, in
attuazione di quanto prescritto dal disciplinare, ha proceduto all’esclusione
del concorrente che ha utilizzato una modalità di recapito diversa da quelle
consentite.
In
base a quanto sopra considerato
Il
Consiglio
ritiene che l’esclusione dell’istante dalla gara è
conforme alla lex specialis di
gara.
Alessandro Botto
Luigi Giampaolino
Giuseppe Brienza
Depositato presso