Gazzetta Ufficiale N. 211 del 11 Settembre 2006

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n.257
Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;


Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;


Vista la direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE
del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro;


Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE,
della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della
direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva
90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE,
della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva
98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e
della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive
modificazioni;


Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2005;


Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 26 gennaio 2006;


Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª
del Senato della Repubblica, nonche' delle Commissioni riunite XI e
XII e della Commissione XIV della Camera dei deputati;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 luglio 2006;


Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
della salute, dello sviluppo economico, per gli affari regionali e le
autonomie locali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione;

 

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.
Modifiche al titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

 

1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo
n. 626 del 1994», e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro.».

Art. 2.
Recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE
del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro

 

1.Dopo il titolo VI del decreto legislativo n. 626 del 1994 e'
inserito il seguente:


«Titolo VI-bis

PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD
AMIANTO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 59-bis.

Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n.
257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti
attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il
rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione
dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree
interessate.

Art. 59-ter.

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i
seguenti silicati fibrosi:

a)     l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;

b)     la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;

c)     l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;

d)     il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;

e)     la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;

f)     la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

Capo II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 59-quater.

Individuazione della presenza di amianto

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione,
il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai
proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare
la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un
materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dal
presente titolo.

Art. 59-quinquies.
Valutazione del rischio

1. Nella valutazione di cui all'articolo 4, il datore di lavoro
valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai
materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il
grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da
attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a
condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di
cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e'
superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli
articoli 59-sexies, 59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies, comma 2,
nelle seguenti attivita':

a) brevi attivita' non continuative di manutenzione durante le
quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in
cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto
che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai
fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato
materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni
qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un
mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 393 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle
esposizioni sporadiche e di debole intensita', di cui al comma 2.

Art. 59-sexies.
Notifica

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-bis, il
datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza
competente per territorio.


2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione
sintetica dei seguenti elementi:

a)     ubicazione del cantiere;

b)     tipi e quantitativi di amianto manipolati;

c)     attivita' e procedimenti applicati;

d)     numero di lavoratori interessati;

e)     data di inizio dei lavori e relativa durata;

f)     misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori
all'amianto.

3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro
rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione
oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle
condizioni di lavoro puo' comportare un aumento significativo
dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali
contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

Art. 59-septies.
Misure di prevenzione e protezione

1. In tutte le attivita' di cui all'articolo 59-bis, l'esposizione
dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo
e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato
nell'articolo 59-decies, in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti
alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti
amianto deve essere limitato al numero piu' basso possibile;
b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da
evitare di produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile,
da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento
dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e
manutenzione;
d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o
che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in
appositi imballaggi chiusi;

e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro
il piu' presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui
sara' apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto.
Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della
vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

Art. 59-octies.
Misure igieniche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59-quinquies, comma
2, per tutte le attivita' di cui all'articolo 59-bis, il datore di
lavoro adotta le misure appropriate affinche':

a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi
cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano
accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori
di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di
amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti
di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno
dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il
lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in
contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in
caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo
le vigenti disposizioni;

e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo
separato da quello destinato agli abiti civili;

f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati,
provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale
scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano
prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso
prima di ogni utilizzazione.

Art. 59-nonies.
Controllo dell'esposizione

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato
all'articolo 59-decies e in funzione dei risultati della valutazione
iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la
misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del
luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel
documento di valutazione dei rischi.

2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione
personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in
possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui
all'articolo 8. I campioni prelevati sono successivamente analizzati
ai sensi del decreto del Ministro della sanita' in data 14 maggio
1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di
stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di
riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel
tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza
tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo
raccomandato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanita) nel 1997
o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al
comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che
abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza
inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia
superiore a 3:1.

Art. 59-decies.
Valore limite

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1
fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel
tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono
affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di
amianto nell'aria superiore al valore limite.

2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il
datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu'
presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.
Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se vengono
prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.
3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il
datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione
della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta con altri
mezzi e per rispettare il valore limite e' necessario l'uso di un
dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie; tale
uso non puo' essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore,
deve essere limitata al minimo strettamente necessario.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa
consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i
periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle
condizioni climatiche.

Art. 59-undecies.
Operazioni lavorative particolari

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante
l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la
concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che l'esposizione
dei lavoratori superi il valore limite di cui all'articolo 59-decies,
il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei
lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti:
a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione
delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali
e ne esige l'uso durante tali lavori;

b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si
prevede il superamento del valore limite di esposizione;

c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della
polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;

d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui
all'articolo 18 sulle misure da adottare prima di procedere a tali
attivita'.

Art. 59-duodecies.
Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono
essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui
all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione
o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da
edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di
trasporto, predispone un piano di lavoro.


3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
e la protezione dell'ambiente esterno.

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui
seguenti punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto
prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che
tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio
maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i
materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione
individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione
all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione
o di rimozione dell'amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del
personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta
e lo smaltimento dei materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei
valori limite di cui all'articolo 59-decies, delle misure di cui
all'articolo 59-undecies, adattandole alle particolari esigenze del
lavoro specifico;

g) natura dei lavori e loro durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si
intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d)
ed e).

5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza,
almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli
adempimenti di cui all'articolo 59-sexies.

7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro
rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

Art. 59-terdecies.
Informazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, il datore di
lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad
attivita' comportanti esposizione ad amianto, nonche' ai loro
rappresentanti, informazioni su:

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;

b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la
necessita' di non fumare;

c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e
dei dispositivi di protezione individuale;

 d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre
al minimo l'esposizione;

e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 59-decies e
la necessita' del monitoraggio ambientale.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle
misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori
superiori al valore limite fissato dall'articolo 59-decies, il datore
di lavoro informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e
i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li
consulta sulle misure da adottare o, in caso d'urgenza, li informa
delle misure adottate.

Art. 59-quaterdecies.
Formazione dei lavoratori

1.fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, il datore di
lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente
esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione
sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di
sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a) le proprieta' dell'amianto e i suoi effetti sulla salute,
incluso l'effetto sinergico del tabagismo;

b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione
all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al
minimo tale esposizione;

d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature
di protezione;

e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta
utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;

g) le procedure di decontaminazione;

h) l'eliminazione dei rifiuti;

i) la necessita' della sorveglianza medica.

3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto
e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano
frequentato i corsi di formazione professionale di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n.
257.

Art. 59-quinquiesdecies.
Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando l'articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori
esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 16.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta
esposizione;

b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con
periodicita' fissata dal medico competente con adeguata motivazione
riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del
rischio e dei risultati della sorveglianza medica;

c) all'atto della cessazione dell'attivita' comportante
esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico
competente;
d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove
coincidente con la cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale
occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le
eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare
ed all'opportunita' di sottoporsi a successivi accertamenti.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi
individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace,
nonche' esami della funzione respiratoria.

4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore,
valuta l'opportunita' di effettuare altri esami quali la citologia
dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la
tomodensitometria.

Art. 59-sexiesdecies.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 59-quinquiesdecies, provvede ad istituire e aggiornare
una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto
dall'articolo 17, comma 1, lettera d). Il datore di lavoro, per il
tramite del servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico
competente i valori di esposizione individuali, al fine del loro
inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive
i lavoratori esposti nel registro di cui all'articolo 70, comma 1.
3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di
vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro,
trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del
lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 2.

5. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per
un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

Art. 59-septiesdecies.
Mesoteliomi

1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano
applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 71, con la
costituzione di un apposito registro nazionale presso l'ISPESL.».

Art. 3.
Sanzioni

1. All'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono
inserite le seguenti: «59-quinquies, commi 1 e 3;»;

b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «56, comma 2; 58;»
sono inserite le seguenti: «59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies;59-nonies, comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1
a 4; 59-terdecies; 59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e
3; 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo, e 2;»;

c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56, comma 1; 57;»
sono inserite le seguenti: «59-quater, comma 1; 59-octies;»;

d) al comma 2, dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente:
«b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a
euro 1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e
59-duodecies, commi 5 e 7.»;

e) al comma 3, dopo le parole: «11;» sono inserite le seguenti:
«59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4;».

Art. 4.
Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione le norme del titolo VI-bis del decreto legislativo
n. 626 del 1994, e successive modificazioni, introdotte
dall'articolo 2, afferenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non
abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, si
applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi
fondamentali desumibili dal medesimo titolo.



Art. 5.
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni di cui al Capo III del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.


Art. 6.
Invarianza degli oneri

All'attuazione degli articoli dal 59-bis al 59-septiesdecies del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


Dato a Roma, addi' 25 luglio 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bonino, Ministro per le politiche europee

Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Mastella, Ministro della giustizia

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Turco, Ministro della salute

Bersani, Ministro dello sviluppo economico

Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella