LEGGE
9 GENNAIO 1991, N. 10
Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia
di uso
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti
rinnovabili di energia.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del
16 gennaio 1991)
testo
modificato ed integrato ai sensi del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 (G.U. n. 222 del
23/09/2005).
Titolo I
Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.
1. Al fine di
migliorare i processi di trasformazione dell’energia, di ridurre i consumi di
energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo
dell’energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del
presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica
energetica della Comunità economica europea, l’uso razionale dell’energia, il
contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell’utilizzo di
manufatti, l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei
consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida
sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità
energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata,
di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell’energia e di uso razionale
delle materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche
dirette alla promozione del risparmio energetico, all’uso appropriato delle
fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi
tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di
importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili
di energia o assimilate: il sole, il vento, l’energia idraulica, le risorse
geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici
ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia
assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come
produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore
recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e
da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in
processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia
conseguibili nella climatizzazione e nell’illuminazione degli edifici con
interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed
inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di
cui al D.P.R. 10/09/1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al
D.L. 31/08/1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla Legge 09/11/1988,
n. 75.
4. L’utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è
considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative
sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini
dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
Art. 2 - Coordinamento degli interventi.
1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e
al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 1, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) emana, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
successivamente con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato
impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della
promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della
produzione, del recupero e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e
del contenimento dei consumi energetici.
Art. 3 - Accordo di programma.
1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all’art.
1, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede a
stipulare con l’ENEA un accordo di programma, con validità triennale, ove sono
stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei
progetti relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non
superiore al 10% degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
Art. 4 - Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive.
1. abrogato, con effetto dal 08/10/2005,dall’art. 16, comma 1,
lettera a), del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 (G.U. n. 222 del 23/09/2005).
2. abrogato, con effetto
dal 08/10/2005, dall’art. 16, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19/08/2005, n.
192 (G.U. n. 222 del 23/09/2005).
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme
per definire i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli
impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino il
raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme
per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici,
e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera
di attivazione nonché periodi di accensione degli impianti termici; temperatura
massima dell’aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli
impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di
trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di
favorirne l’utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le
finalità di cui all’art. 1.
5. Per le finalità di cui all’art. 1, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, sono emanate norme per il contenimento dei consumi
energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonché
ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
può emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette
ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il
conseguimento dell’obiettivo dell’uso razionale dell’energia e dell’utilizzo di
fonti rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di
appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto
della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative
aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa è
inserita di diritto nella normativa che disciplina le gare d’appalto e nei
capitolati relativi.
Art. 5 - Piani regionali.
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con l’ENEA, individuano i
bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di
utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio
energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici,
costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di
uso razionale dell’energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
2. D’intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei
bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l’ENEA, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un
piano regionale o provinciale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di
energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
b) l’individuazione dei bacini energetici territoriali;
c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di
teleriscaldamento;
d) l’individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla
realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;
e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di
priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata,
per gli interventi, di risparmio energetico;
f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;
g) le procedure per l’individuazione e la localizzazione di
impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per
impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario,
civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.
4.In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome
di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini
individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell’ENEA,
sentiti gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla Legge 17/08/1942, n.
1150, e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione
superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a
livello comunale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia.
Art. 6 – Teleriscaldamento.
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree che risultano
idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonché i
limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende
autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di
assicurazione, devono privilegiare il ricorso all’allaccio a reti di teleriscaldamento
qualora propri immobili rientrino in tali aree.
Art. 7 - Norme per le imprese elettriche minori.
1. Il limite stabilito dall’art. 4, n. 8), della Legge 06/12/1962,
n. 1643,modificato dall’art. 18 della Legge 29/05/1982, n. 308, non si applica
alle imprese produttrici e distributrici a condizione che l’energia elettrica
prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti
dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese
produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia di cui
all’art. 1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti
per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta
della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno,
sulla base del bilancio dell’anno precedente delle imprese produttrici e
distributrici di cui al comma 1, l’acconto per l’anno in corso ed il conguaglio
per l’anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle
medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP può modificare l’acconto per l’anno in corso rispetto al
bilancio dell’anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui
al comma 1 qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del
personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l’anno
in corso delle medesime imprese produttrici e distributrici.
Art. 8 - Contributi in conto capitale a sostegno dell’utilizzo
delle fonti
rinnovabili di energia nell'edilizia.
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a
ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento dell’efficienza
energetica, l’utilizzo delle fonti di energia di cui all’art. 1, nella
climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti ad uso
industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo,
nell’illuminazione stradale, nonché nella produzione di energia elettrica e di
acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso
industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono
essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20% e
nella misura massima del 40% della spesa di investimento ammissibile
documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio
di energia non inferiore al 20% ed effettuata secondo le regole tecniche di cui
all’allegata tabella A;
b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento,
che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo
diretto, non inferiore al 90%, sia negli edifici di nuova costruzione sia in
quelli esistenti;
c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o
acqua sanitaria o di impianti per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia
che consentano la copertura almeno del 30% del fabbisogno termico dell’impianto
in cui è attuato l’intervento nell’ambito delle disposizioni del Titolo II;
d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di
energia elettrica e di calore;
e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica; per tali interventi il contributo può essere elevato fino
all’80%;
f) installazione di sistemi di controllo integrati e di
contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua
sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il
controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonché
trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli
obiettivi di cui all’art. 1;
g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in
impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda
sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura,
inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei
consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree
individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi dell’art. 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento
anche nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili
urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica l’art. 23
della Legge 27/07/1978, n. 392.
Art. 9 -
Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli
articoli 8, 10 e 13 è delegata alle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
emana, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione
delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei
contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto
nell’istruttoria di propria competenza dei tempi di realizzazione delle singole
iniziative, dei consumi di energia preesistenti, dei benefici energetici
attesi, della quantità di energia primaria risparmiata per unità di capitale
investito, nonché: per gli interventi di cui all’art. 8, della tipologia degli
edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi con priorità per gli
interventi integrati; per gli interventi di cui all’art. 10, dell’obsolescenza
degli impianti e dell’utilizzo energetico dei rifiuti; per gli interventi di
cui all’art. 13, della tipologia delle unità produttive e delle potenziali
risorse energetiche del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero dell’industria, del
commercio e dell'artigianato apposita richiesta di fondi documentata sulla base
delle domande effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al comma 3,
il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato propone entro
trenta giorni al CIPE, che provvede entro i successivi trenta giorni, la
ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei
fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti
di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei
fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di impegno
entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato con proprio provvedimento ad
iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione già adottate dal CIPE ai
sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della presente legge il
termine di cui al comma 3 è fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata
in vigore della stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui di cui al
comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità sulla base
della normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il termine
di centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche dell’ENEA ai sensi
dell’art. 16, comma 3, provvedono ad accertare l’effettivo conseguimento del
risparmio energetico, attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a
campione e/o secondo criteri di priorità. In caso di esito negativo delle
verifiche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne danno
informazione immediata al Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e provvedono all’immediata revoca totale o parziale dei
contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un
interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo
di pagamento, con le modalità di cui all’art. 2 del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di
Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato
con R.D. 14/04/1910, n. 639. Le somme recuperate sono annualmente ripartite tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità di cui
al comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano previsti dalla presente legge, decorso il termine per l’emanazione
dell’atto cui il parere è preordinato, l’autorità competente può provvedere
anche in assenza dello stesso.
Art. 10 - Contributi per il contenimento dei consumi energetici
nei settori
industriale,
artigianale e terziario.
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’art. 1 nei
settori industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei
prodotti possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 30% della
spesa ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi,
sistemi o componenti, nonché mezzi per il trasporto fluviale di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti
impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt
elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano
risparmio di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o
un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di
idrocarburi con altri combustibili.
Art. 11 - Norme per il risparmio di energia e l’utilizzazione di
fonti
rinnovabili
di energia o assimilate.
1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano,
alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia
tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all’art. 4, n. 8),
della Legge 06/12/1962, n. 1643, modificato dall’art. 18 della Legge
29/05/1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi
degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra
imprese ed Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL) e/o altri enti
pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di
fattibilità tecnicoeconomica per progetti esecutivi di impianti civili,
industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione
dell’energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le
finalità di cui all’art. 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del
presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nel limite massimo
del 50% della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta
milioni per gli studi di fattibilità tecnicoeconomica e di lire trecento
milioni per i progetti esecutivi purché lo studio sia effettuato secondo le
prescrizioni del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
l’impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:
a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt
elettrici;
b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad
almeno il 10% della potenza termica erogata all’utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi
contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con
potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici
relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di
energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore
rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con
altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione
di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e
coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di
impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato nel
limite massimo del 30% della spesa totale ammessa al contributo preventivata e
documentata, elevabile al 40% nel caso di impianti di cogenerazione e per gli
impianti di cui all’art. 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere
corredata del progetto esecutivo.
6. L’ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed
economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove
centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il
trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell’area
dell’impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del
calore.
7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento,
ammissibili ai sensi dell’art. 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti
pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private
ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di
energia delle centrali termoelettriche nonché il calore recuperabile da
processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al
50% del relativo costo. L’ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per
la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso
degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Art. 12 -
Progetti dimostrativi.
1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi
di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto
capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche
innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino
fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero
sviluppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie di
combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento
delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui
tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio. Sono
ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di
energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell’ambiente e,
in particolare, la potabilizzazione dell’acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50%
della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, su delibera del CIPE.
Art. 13 - Incentivi alla produzione di energia da fonti
rinnovabili di energia
nel settore
agricolo.
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 1 nel
settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole singole o
associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a società che offrono e
gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione dell’ENEL e/o di
aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici, contributi in conto
capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci megawatt
termici o fino a tre megawatt elettrici per la produzione o il recupero di
energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella
misura massima del 55% della spesa ammessa, elevabile al 65% per le
cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei
coltivatori accordi tesi all’individuazione di soggetti e strumenti per la
realizzazione di interventi di uso razionale dell’energia nel settore agricolo.
Art. 14 - Derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e
per la
costruzione
di nuovi impianti.
1. Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad
usi propri o per cederla in tutto o in parte all’ENEL e/o alle imprese
produttrici e distributrici di cui all’art. 4, n. 8), della Legge 06/12/1962,
n. 1643, modificato dall’art. 18 della Legge 29/05/1982, n. 308, alle
condizioni previste dalla vigente normativa, nonché alle predette imprese
produttrici e distributrici, possono essere concessi contributi in conto
capitale per iniziative: a) di riattivazione di impianti idroelettrici che
utilizzino concessioni rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima
della data di entrata in vigore della presente legge; b) di costruzione di
nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino
concessioni di derivazioni di acqua.
2. L’art. 5 della Legge 27/06/1964, n. 452, non si applica quando
l’energia elettrica acquistata proviene dalle fonti rinnovabili di energia di
cui all’art. 1, comma 3.
3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1,
corredata dagli elementi tecnico-economici, dal piano finanziario, dal piano di
manutenzione e di esercizio, nonché da ogni elemento relativo agli eventuali
atti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
ivi comprese le valutazioni ambientali, è presentata al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, alla regione o alla provincia
autonoma di Trento o di Bolzano a seconda della competenza dell’impianto.
4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria
competenza, previa istruttoria tecnicoeconomica espletata dall’ENEL, sono
concessi ed erogati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, nella misura massima del 30% della spesa ammissibile
documentata.
Art. 15 -
Locazione finanziaria.
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono
concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da
società iscritte nell'albo istituito
presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione dell'articolo 9, comma 13,
della legge 1 marzo 1986, n. 64.
2. Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei
contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo del regolare
esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita
convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e le società di cui al comma 1.
Art. 16 - Attuazione della legge - Competenza delle regioni e
delle province
autonome di
Trento e di Bolzano.
1. Le regioni emanano, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della
Costituzione,norme per l’attuazione della presente legge.
2. Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di
Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e
sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell’ambito delle materie di
loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di
carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento
e di Bolzano l’ENEL, l’Ente nazionale idrocarburi (ENI), l’ENEA, il CNR e le
università degli studi, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei
rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati,
possono dotarsi di appositi servizi per l’attuazione degli adempimenti di loro
competenza previsti dalla presente legge.
Art. 17 -
Cumulo di contributi e casi di revoca.
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono
cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a
carico del bilancio dello Stato, fino al 75% dell’investimento complessivo.
2. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
di intesa con il Ministro del tesoro può promuovere, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e
società finanziari al fine di facilitare l’accesso al credito per la
realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
3. Nell’ambito delle proprie competenze e su richiesta del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, l’ENEA, effettua
verifiche a campione e/o secondo criteri di priorità circa l’effettiva e
completa realizzazione delle iniziative di risparmio energetico agevolate ai
sensi degli articoli 11, 12 e 14. In caso di esito negativo delle verifiche
l’ENEA dà immediata comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell’artigianato che provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed
al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, con le
modalità di cui all’art. 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di
pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal R.D. 14/04/1910, n.
639.
Art. 18 -
Modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalità
di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura
degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le
garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione degli impianti
incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento
sono fissati con apposito decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le
spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall’art. 18,
comma 5, della Legge 26/04/1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per
consentire l’utilizzo di tali facoltà, si provvede in conformità a quanto
disposto dall’art. 18, comma 6, della Legge 26/04/1983, n. 130 (1), a cura del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono
essere concesse anticipazioni in corso d’opera garantite da polizze
fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati,
con le modalità ed entro i limiti, fissati con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro
del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 19 -
Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori
industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno
avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate
equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate
equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato il nominativo del
tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i
soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato i soggetti beneficiari dei
contributi della presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici
relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro
necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicurano la
predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici
e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma
2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l’ENEA provvede a definire apposite schede informative di
diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente articolate in
relazione ai tipi d’impresa e di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell’ambito delle proprie competenze l’ENEA provvede sulla base
di apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e
di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della
presente legge, all’aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare
direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
Art. 20 -
Relazione annuale al Parlamento.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di
attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il mese di febbraio del
medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo particolare
con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani
energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra
i risultati conseguiti e i programmi predisposti dall'ENEA per l'attuazione
dell'articolo 3.
Art. 21 -
Disposizioni transitorie.
1. Alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla
presente legge sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi della Legge
29/05/1982, n. 308, e successive modificazioni, e del D.L. 31/08/1987, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/10/1987, n. 445, per iniziative
rientranti fra quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non
siano ancora state oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di
rigetto.
2. Per le
istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni
resta di competenza dell’amministrazione cui sono state presentate ai sensi
della Legge 29/05/1982, n. 308, e successive modificazioni, e del D.L.
31/08/1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/10/1987, n.
445.
Art. 22 - Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di
energia e
delle industrie di base.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede
alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti
di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente previsto
dalla presente disposizione, le norme di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche
dell'ordinamento della medesima Direzione generale. A tal fine le relative
dotazioni organiche sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche
dirigenziali di non più di undici unità con specifica professionalità tecnica
nel settore energetico, e per il restante personale di non più di novanta
unità, secondo la seguente articolazione:
a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV,
quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n.748;
b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro
C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748;
c) n. 10 posti di VIII livello;
d) n. 20 posti di VII livello;
e) n. 20 posti di VI livello;
f) n. 10 posti di V livello;
g) n. 10 posti di IV livello;
h) n. 10 posti di III livello;
i) n. 10 posti di II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì prevista
presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base
la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non
più di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non più di una
volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di
capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel
settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente
comma è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello
spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I
dipendenti pubblici sono collocati fuori luogo per l'intera durata
dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.
3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali,
alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di cui al
comma 1 può procedersi a decorrere dal 1 gennaio 1991, e solo dopo aver attuato
le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, ed alla legge 29
dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni e integrazioni, o comunque
dopo novanta giorni dall'avvio di dette procedure.Nel biennio 1991-1992 può
procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e
complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti
residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le predette
procedure di mobilità.
4.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire 1.000 milioni per l'anno
1991 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400
milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento
"Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale" e,
quanto a lire 200 milioni per l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e
a lire 1.400 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento "Automazione del
Ministero dell'industria".
Art. 23 -
Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui.
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono abrogati.
2 Le somme destinate ad
incentivare gli interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e
successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445,
nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della
presente legge non sono state ancora trasferite alle regioni o alle province
autonome di Trento e di Bolzano o non sono state ancora formalmente impegnate
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli
interventi di propria competenza, possono essere utilizzate rispettivamente per
le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli
11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle
regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con le
procedure e le modalità di cui all'articolo 9. Alla ripartizione delle restanti
somme fra i vari interventi si provvede, tenendo conto delle proporzioni
fissate al comma 2 dell'articolo 38, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 del
medesimo articolo 38.
Art. 24 -
Disposizioni concernenti la metanizzazione.
1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel programma
generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione
del 11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la percentuale soppressa o
ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n.
2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre
1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di cui al comma
3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per ogni singola
iniziativa alle agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre
1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e il contributo
concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
d'intesa con il Ministro del tesoro, nonché con la Cassa depositi e prestiti
per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con
decreto la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e
comunitarie agli interventi di cui al comma 1.
3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno relativo al primo triennio
approvato dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo
stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'articolo 19 della legge 26
aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'articolo
15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura
corrispondente al maggior onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal
contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
445, ilCIPE, definendo il programma per la metanizzazione del territorio della
Sardegna, provvede ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del
gas metano.
6. Previa
deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonchè del sistema di
approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una
prima fase stralcio in conformità al programma deliberato, per la realizzazione
di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate
mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle opere
necessarie per l'approvvigionamento del gas metano.
Titolo II
NORME PER IL CONTENIMENTO DEL
CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI
Art. 25 -
Ambito di applicazione.
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di
energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d’uso, nonché, mediante il disposto dell’art. 31, l’esercizio e la manutenzione
degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
l’applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo di
intervento, secondo la tipologia individuata dall’art. 31 della Legge
05/08/1978, n. 457.
Art. 26 -
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e
all’uso razionale dell’energia, si applicano le disposizioni di cui all’art. 9
della Legge 28/02/1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artisticostorica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di
energia di cui all’art. 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti
ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della Legge 05/08/1978,
n. 457. L’installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria
negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata
estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al
contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all’utilizzazione
delle fonti di energia di cui all’art. 1, ivi compresi quelli di cui all’art.
8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d’uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono
essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed
elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1
dell’art. 4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della
messa in opera e dell’esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e
degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli
edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto
degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato,
l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e
1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata dopo la data di
entrata in vigore della presente legge, devono essere progettati e realizzati
in modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è
fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il
ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura
tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la
realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia.
Art. 27 -
Limiti ai consumi di energia.
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli
edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all’art. 4, in
particolare in relazione alla destinazione d’uso degli edifici stessi, agli
impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Art. 28 -
Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni.
1. Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve
depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell’inizio dei
lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle
opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o
dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente
legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma
1 non sono state presentate al comune prima dell’inizio dei lavori, il sindaco,
fatta salva la sanzione amministrativa di cui all’art. 34, ordina la
sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. Si omette il comma 3 in quanto abrogato, con effetto dal
08/10/2005, dall’art. 16, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192
(G.U. n. 222 del 23/09/2005).
4. Si omette il comma 4 in quanto abrogato, con effetto dal
08/10/2005, dall’art. 16, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192
(G.U. n. 222 del 23/09/2005).
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1,
restituita dal comune con l’attestazione dell’avvenuto deposito, deve essere
consegnata a cura del proprietario dell’edificio, o di chi ne ha titolo, al
direttore dei lavori ovvero, nel caso l’esistenza di questi non sia prevista
dalla legislazione vigente, all’esecutore dei lavori. Il direttore ovvero
l’esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere.
Art. 29 -
(Omissis)
Abrogato, con effetto dal 08/10/2005, dall’art. 16, comma 1,
lettera a), del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 (G.U. n. 222 del 23/09/2005).
Art. 30 -
(Omissis)
Abrogato, con effetto dal 08/10/2005, dall’art. 16, comma 1,
lettera a), del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 (G.U. n. 222 del 23/09/2005).
Art. 31 -
Esercizio e manutenzione degli impianti.
1. Durante l’esercizio degli impianti il proprietario, o per esso
un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie
per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla
normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni
della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la
restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con
cadenza almeno biennale l’osservanza delle norme relative al rendimento di
combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza
tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla
conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in
contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi
si applica l’art. 1339 del codice civile.
Art. 32 -
Certificazioni e informazioni ai consumatori.
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le
prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono
essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Le imprese
che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate
a riportare su di essi gli estremi dell’avvenuta certificazione.
Art. 33 - Controlli e verifiche.
1. abrogato, con effetto dal 08/10/2005, dall’art. 16, comma 1,
lettera a), del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 (G.U. n. 222 del 23/09/2005).
2. abrogato, con effetto dal 08/10/2005, dall’art. 16, comma 1, lettera
a), del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 (G.U. n. 222 del 23/09/2005).
3. In caso di accertamento di difformità in corso d’opera, il
sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il
sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare
l’edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il
prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 34.
Art. 34 –
Sanzioni.
1. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 dell’art. 28 è
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non
superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell’edificio nel quale sono eseguite opere
difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell’art. 28 e che non
osserva le disposizioni degli artt. 26 e 27 è punito con la sanzione
amministrativa in misura non inferiore al 5% e non superiore al 25% del valore
delle opere.
3. Si omette il comma 3 in quanto abrogato, con effetto dal
08/10/2005, dall’art. 16, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19/08/2005, n. 192
(G.U. n. 222 del 23/09/2005).
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall’art.
29 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50% della parcella calcolata
secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l’amministratore del condominio, o
l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a
quanto stabilito dall’art. 31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque
milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del
comma 4 del medesimo art. 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione
amministrativa pari a un terzo dell’importo del contratto sottoscritto, fatta
salva la nullità dello stesso.
6. L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 32 è punita
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non
superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità
penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un
professionista, l’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione
all’ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
8. L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai
sensi dell’art. 19, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso
razionale dell’energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a
lire dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.
Art. 35 -
Provvedimenti di sospensione dei lavori.
1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la
sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l’adeguamento
dell’edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L’inosservanza
del termine comporta la comunicazione al prefetto, l’ulteriore irrogazione
della sanzione amministrativa e l’esecuzione forzata delle opere con spese a
carico del proprietario.
Art. 36 -
Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore.
1. Qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontra
difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali
precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione,
a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del
committente o del proprietario.
Art. 37 -
Entrata in vigore delle norme del Titolo II e dei relativi decreti
ministeriali.
1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore
centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di
inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in
vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio
lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
3. La Legge 30/04/1976, n. 373, e la Legge 18/11/1983, n. 645,
sono abrogate. Il D.P.R. 28/06/1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile
con la presente legge, fino all’adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4
dell’art. 4, al comma 1 dell’art. 30 e al comma 1 dell’art. 32.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38 -
Ripartizione fondi e copertura finanziaria.
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di
lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il
1993. Il dieci per cento delle suddette somme è destinato alle finalità di cui
all'articolo 3 della presente legge.
2. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata
la spesa di lire 267,5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992
e di lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente ripartizione:
a) per l'articolo 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510
miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993;
b) per l'articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75
miliardi per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993;
c) per l'articolo 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6
miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo
periodo, e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento
"Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti
rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché
dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
4. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata
la spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992
e di lire 326,4 miliardi per il 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo parzialmente utilizzando le
proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del
1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi
energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della legge n. 67 del
1988".
6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi
delle somme di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica
energetica.
7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del
presente articolo lettera a) tra gli interventi previsti dall'articolo 11 della
presente legge si provvede con decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39 -
Entrata in vigore.
1. La
presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'articolo 37, il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Tabella A (art. 8)
REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI
ALL’ARTICOLO 8 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI
Strutture da coibentare |
L'intervento
deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata
almeno pari a R = Dt (m2 °C h/Kcal) |
Sottotetti |
a = 0,1 |
Terrazzi e
porticati |
a = 0,04 |
Pareti
d'ambito isolate dall'esterno |
a = 0,04 |
Pareti
d'ambito isolate nell'intercapedine |
Senza
limitazione |
Pareti
d'ambito isolate dall'esterno |
a = 0,04 |
Doppi vetri |
Ammessi
all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F, nrel territorio nazionale
come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 10 marzo 1977 e purché sia assicurata una tenuta all'aria
dei serramenti corrispondente almeno ad una permeabilità all'aria inferiore a
6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di mc/ora per mq di
superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100
Pascal. |
Tubazione di
adduzione dell'acqua calda |
Ammessa
all'incentivo solo di spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non
le eventuali opere murarie). |
NOTE AGLI ARTICOLI
Art. 4, punto
4: si veda anche il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Art. 5, punto 1 e 2: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991,
n. 483 (G. U. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha sentenziato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, nella parte in cui
prevede che le province autonome di Trento e Bolzano individuano i bacini, ivi
considerati, «d'intesa con» anziché «sentito» l'ENEA, nonché dell'art. 5,
secondo comma, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e
di Bolzano predispongono i loro piani «d'intesa con» anziché «sentiti» gli enti
locali e le loro aziende.
Art.5, punto 4: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n.
483 (G. U. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quarto comma, nella parte in cui
non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle
province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'esercizio dei poteri
sostitutivi ivi disciplinati.
Art.9: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n. 483 (G. U.
4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli artt. 9 e 38, nella parte in cui, includendo le province
autonome di Trento e di Bolzano nella delega legislativa relativa alla
concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevedono per queste le
modalità di finanziamento secondo le norme statutarie.
Art.11, punto 8: Con D.M. 7 giugno 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.),
sono stati stabiliti i criteri generali per la concessione di anticipazioni
garantite da fidejussioni per finanziamenti su progetti o realizzazioni che
comportino risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Con D.M. 17 luglio 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.) e con D.M. 7
maggio 1992 (Gazz. Uff. 22 giugno 1992, n. 145, S.O.), sono state stabilite le
modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 11 della
presente legge.
Art.12, punto 2: con D.M. 17 luglio 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.) e
con D.M. 7 maggio 1992 (G. U. 22 giugno 1992, n. 145, S.O.), sono state
stabilite le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui
all'art. 12 della presente legge
Art.13, punto 2: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n.
483 (G. U. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, nella parte in cui
prevede che anche la provincia autonoma di Bolzano promuova accordi con le
categorie professionali ivi indicate.
Art.15, punto 4: con D.M. 17 luglio 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.),
e con D.M. 7 maggio 1992 (G. U. 22 giugno 1992, n. 145, S.O.), sono state
stabilite le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui
all'art. 14 della presente legge.
Art. 16, comma 1: in sede di attuazione regionale, cfr. la Deliberazione della
Giunta regionale (Lazio) 14 marzo 1995, N. 1517.
Art. 19: si veda la Circ. 2.3.1992, n. 219/F.
Art. 22, punto 4: si veda anche il regolamento di attuazione del presente art.
22 approvato con D.P.R. 23 luglio 1991, n. 241.
Art. 28, punto 5: con DM 13.12.1993 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1993, n. 297) sono
stati approvati i modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di
cui all'art. 28, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di
contenimento del consumo energetico degli edifici.
Art. 38: per l'anno 1991 le modalità per la ripartizione dei fondi sono state
stabilite dal D.M. 25 marzo 1991 (G. U. 12 agosto 1991, n. 188, S.O.).
Art. 32, comma 1: le modalità di certificazione delle caratteristiche e delle
prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti sono
state stabilite con DM 4.4.1998.
Art.38, punto 8: la Corte costituzionale, con sentenza 18-27 dicembre 1991, n.
483 (G. U. 4 gennaio 1992, n. 1 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 38, nella parte in cui,
includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa
alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevedono per
queste le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie.