SENATO DELLA REPUBBLICA
XV
325
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 28 giugno
2006, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del
Governo:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l’esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2,
del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, continuano ad applicarsi fino al 30
giugno 2007.
3. All’articolo 1 della legge 14 maggio
2005, n. 80, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo adottato nell’esercizio della delega di cui al
comma 5, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la
procedura di cui al medesimo comma 5».
4.
All’articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole:
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
5. Le disposizioni correttive e integrative di cui
all’articolo 1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, possono essere
adottate, relativamente ai decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15
aprile 2005, n. 77, 17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005,
n. 227, entro trentasei mesi dalla data della loro entrata in
vigore.
6. È prorogato all’anno scolastico 2007-2008
il regime transitorio concernente l’accesso anticipato alla scuola
dell’infanzia, di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003,
n. 53, e successive modificazioni. Conseguentemente, l’articolo 2 del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applica a decorrere
dall’anno scolastico 2008-2009.
7. All’articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le parole: «e
fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado,» sono
sostituite dalle seguenti: «e fino all’anno scolastico
2008-2009,».
8. All’articolo 27, comma 4, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «a decorrere dall’anno
scolastico e formativo 2007-2008» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere
dall’anno scolastico e formativo 2008-2009».
9.
All’articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, le parole:
«dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro
mesi».
10. All’articolo 5, comma 1, della legge 28
novembre 2005, n. 246, le parole: «diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre
2007».
11. All’articolo 6, comma 1, della legge 29
luglio 2003, n. 229, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti:
«quattro anni».
12. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per le politiche
europee nei casi di cui all’articolo 10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi
correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle
deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di
cui all’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive
modificazioni, nel rispetto dei princìpi e criteri di delega indicati dalle
predette leggi e con le stesse procedure.
13.
All’articolo 3, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole:
«entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre
anni».
14. È prorogato di un anno il termine di cui
al comma 1 dell’articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229,
per l’adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative
e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata
legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei princìpi e
criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo
20-bis.
15. All’articolo 6, comma 5, della
legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: «Entro un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro due anni».
16. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL
DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2006, N. 173
L’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali) – 1. All’articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: “15 maggio 2006“ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2006“».
Dopo l’articolo sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Proroga di termini in materia di previdenza agricola) – 1. All’articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: “31 luglio 2006“ sono sostituite dalle seguenti: “15 ottobre 2006“.
2. All’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:
“16. Per le imprese agricole,
le disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e nell’articolo 1, comma 553, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per
le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1º gennaio
2006“.
3. All’onere
derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, utilizzando per l’anno medesimo
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-ter. - (Proroga del
termine per la gestione finanziaria del Fondo per le attività cinematografiche)
– 1. All’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, e successive modificazioni, le parole: “non oltre il 30 giugno 2006“
sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre
2006“.
Art. 1-quater. -
(Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo) – 1. Il termine
previsto dall’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
n. 148, è prorogato fino all’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il
1º gennaio 2007.
Art.
1-quinquies. - (Proroga del termine di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151) – 1. Il termine di cui all’articolo
20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato
fino all’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma
8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31
dicembre 2006.
Art.
1-sexies. - (Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria) –
1. Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante
affidamento e supplenze, le università continuano ad applicare, fino al termine
dell’anno accademico 2006-2007, le disposizioni di cui all’articolo 12 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni.
Art.
1-septies. - (Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) –
1. All’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le parole da: “centoventi giorni“ fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: “il 31 gennaio
2007“.
Art. 1- octies. -
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163) – 1. Al codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 177, comma 4, la lettera f) è abrogata;
b) all’articolo 253, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Fermo quanto stabilito ai
commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si
applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice
una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore,
nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente
codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.“;
c)
all’articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
“1-bis. Per
i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e
speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente al 1º febbraio
2007:
a)
articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente
alle sole centrali di committenza;
b)
articolo 49, comma
10;
c)
articolo
58;
d)
articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti
di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni
degli articoli 3, comma 7, 53 commi, 2 e 3, e 56 si applicano alle procedure i
cui bandi siano pubblicati successivamente al 1º febbraio 2007. Le disposizioni
dell’articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l’invito a presentare
l’offerta sia inviato successivamente al 1º febbraio
2007.“;
d)
all’articolo 257, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
“2-bis. Le
disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1º
febbraio 2007“.
2. Le
procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui
bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1º luglio 2006 e la data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a
presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano
disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di
pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti.
A tal fine, le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 1, del citato codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle
fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo,
continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31
gennaio 2007».
All’articolo 2 è inserita la seguente rubrica: «Entrata in vigore».
Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e legislativa».