Misure urgenti
per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi
di lavoro
1. Al fine di
garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore
dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso
ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni, nonche' le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare
il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili
qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento
del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I
competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano
tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture
dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte
di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata
pari alla citata sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo di
tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non
superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle
infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi
informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in
materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.
2. E' condizione
per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la
regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del ripristino delle
regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e
amministrative vigenti.
3. Nell'ambito
dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1°
ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti
contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi,
dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
4. I datori di
lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al
comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul
luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto
di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di
lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 3.
5. La violazione
delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per
ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui
al comma 3 che non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e' ammessa la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124.
6. L'articolo 86,
comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito
dal seguente:
«10-bis. Nei casi di instaurazione di
rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa».
7. All'articolo 3
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando l'applicazione delle
sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non
risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e' altresì
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun
lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e
premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere
inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione
lavorativa accertata.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Alla
irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti
della sanzione non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».
8. Le
agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano
applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore
edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di
regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette
agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che
abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della
normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata
di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
9. Al comma
213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni non si applicano, inoltre,
al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL)».
10. All'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole:
«Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono
inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,».
11. Il termine di
prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto
1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di
pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge
n. 335 del 1995, e' prorogato fino al 31 dicembre 2007.
12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.