Prot.
n. (SSF/08/0201123)
Vista
Visto
il D.Lgs. n. 192 del 19/8/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia” e successive modifiche ed integrazioni
ed in particolare l’art. 4, comma 1, lett.c) e l’art. 9, comma
1;
Vista
la
deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 “Approvazione
atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle
procedure di certificazione energetica degli edifici” con cui si è data
attuazione al D. Lgs. n. 192 del 19/8/2005, ai sensi dell’art 9 comma 1 sopra
citato;
Richiamati
della sopracitata deliberazione 156/08:
-
il
punto 5.16, che si riporta integralmente – “Sino all’entrata in funzione del
sistema regionale di accreditamento di cui al punto 6 seguente, l’attestato di
certificazione energetica è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di
qualificazione energetica secondo le modalità di cui all’Allegato 5 o da un
attestato rilasciato in base ad una procedura di certificazione energetica
stabilita da un comune o da un'altra regione o provincia autonoma, ferma
restando la conformità dell’attestato a quanto disposto negli Allegati 7, 8 e
-
i
punti 6 e 7, che definiscono il sistema regionale di accreditamento ed i
requisiti professionali dei soggetti abilitati all’attività di certificazione
energetica degli edifici;
-
i
paragrafi 7.1 e 7.2, che si riportano integralmente:
“7.1 Possono essere accreditati quali soggetti
certificatori nel
rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal legislatore
statale:
-
a)
tecnici qualificati, singoli o associati, iscritti all’Ordine o al Collegio
professionale di competenza, in possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 e di
almeno uno dei seguenti titoli:
-
diploma
di laurea specialistica in ingegneria, architettura, scienze
ambientali,
-
diploma
di laurea in ingegneria, architettura, scienze
ambientali,
-
diploma
di geometra o perito industriale;
-
b)
società di ingegneria dotate di tecnici qualificati in possesso dei requisiti di
cui al punto 7.2;
-
c)
società di servizi energetici dotate di tecnici qualificati in possesso dei
requisiti di cui al punto 7.2;
-
d)
enti pubblici, organismi di diritto pubblico dotati di tecnici qualificati in
possesso dei requisiti di cui al punto 7.2;
-
e)
organismi di ispezione, pubblici e privati, dotati di tecnici qualificati in
possesso dei requisiti di cui al par.7.2, accreditati presso il Sincert o presso
altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle “costruzioni edili ed impiantistica
connessa”;
-
f)
organismi di certificazione, pubblici e privati, dotati di tecnici qualificati
in possesso dei requisiti di cui al par.7.2, accreditati presso il Sincert o
presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base
delle norme UNI CEI EN 45011 nel settore della “certificazione energetica degli
edifici".
7.2
La
qualificazione dei tecnici di cui al punto 7.1, lett. a) precedente è comprovata
da una esperienza almeno annuale nei seguenti campi: progettazione
dell’isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di
climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici,
progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli
edifici, diagnosi energetica, gestione dell'uso razionale dell'energia, oppure dalla partecipazione ad uno
specifico corso di
Visto
il D.Lgs. n. 115 del 30/5/2008
“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE” ed in particolare l’allegato III, punto
Visto
in particolare l’art. 18, comma 6, del citato D.Lgs. 115/2008 dove si prevede
che le Regioni che hanno già provveduto al recepimento della direttiva
2002/91/CE adottino misure atte a favorire la coerenza e il graduale
ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell’allegato
III;
Ravvisata
pertanto la necessità di riconoscere, in conformità al sopra citato allegato III
del D.Lgs. n. 115/2008, l’accesso al sistema regionale di accreditamento dei
certificatori a tutti i tecnici abilitati all'esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici
stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione
vigente, e di individuare, ai soli fini della certificazione energetica, quali
tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di diploma di laurea in scienze
ambientali che abbiano seguito specifici corsi di
Richiamato
inoltre l’Allegato 14 alla sopra citata deliberazione n. 156/2008, recante
“Linee guida per la
“I
contenuti del corso per certificatori, della durata di almeno 30 ore e concluso
da un esame finale, riguardano l'approfondimento dettagliato degli aspetti
inerenti la certificazione e la consulenza energetica degli edifici. In
particolare sono oggetto di approfondimento: le metodologie e i criteri di
certificazione; i modelli di calcolo; le tecniche di verifica ex-ante ed
ex-post”.
Richiamata,
infine, la propria deliberazione n. 1050 del 7 luglio 2008 recante “Sistema
di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli
edifici”.
Valutata,
alla luce di quanto sopraesposto, la necessità di definire e validare specifici
standard per i percorsi formativi rivolti a coloro che vorranno essere
accreditati quali Certificatori energetici ed inseriti nel retivo elenco
regionale di cui al punto 6.2 della citata deliberazione n.
156/2008;
Ritenuto,
pertanto, necessario adottare, ai sensi della L.R. 12/2003, le disposizioni
per la
Considerato
infine che l’organizzazione e realizzazione dei percorsi formativi di cui al
presente atto comporta dei tempi tecnici che non consentono l’immediato
funzionamento a regime del sistema regionale di
accreditamento;
Valutata
quindi l’opportunità, in coerenza con il citato punto 5.16 della DAL 156/2008,
nelle more dell’organizzazione e realizzazione di tali percorsi formativi per
l’accreditamento del “certificatore energetico in edilizia”, di definire una
fase transitoria che consenta il mantenimento della validità dell’“attestato di
qualificazione energetica”.
Ritenuto
pertanto necessario stabilire che fino al 31 dicembre 2008 l’“attestato di
certificazione energetica” e l’“attestato di qualificazione energetica” abbiano
la stessa efficacia ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla DAL n.
156 del 4 marzo
Richiamate
le proprie deliberazioni:
- n. 936 del 17 maggio 2004
“Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale
delle qualifiche”;
- n. 2212 del 10 novembre 2004
“Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell’art. 32, comma
1, lettera c della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 – 1°
provvedimento”
- n. 265 del 4 febbraio 2005
“Approvazione degli standard dell’offerta formativa a qualifica e revisione di
alcune tipologie di azione di cui alla delibera di G.R. n.
177/03”;
- n. 140 dell’ 11 febbraio 2008
“Approvazione disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo
delle attività formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle
disposizioni di cui al Capo II, sez. II e capo III sez. IV della L.R.
12/2003”;
Sentite
le parti sociali e le Amministrazioni provinciali;
Richiamate
le proprie deliberazioni:
-
n. 1057/2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta
regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e
di gestione delle funzioni trasversali”;
-
n. 1150/2006 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale (decorrenza 1.8.2006)”;
-
n. 1663/2006 "Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del
Gabinetto del Presidente";
-
n. 450/2007 ” Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive
modifiche”;
Sentito
per quanto di competenza il Direttore Generale alla Programmazione territoriale
e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni
internazionali;
Dato
atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale
Cultura, Formazione e Lavoro Dr.ssa
Cristina Balboni e per quanto di competenza dal Direttore Generale alle Attività
Produttive, Commercio Turismo dr.ssa Morena Diazzi, ai sensi dell’art. 37, comma
4, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della propria deliberazione n. 450 del
2007;
Su
proposta dell’Assessore alla Scuola, Formazione professionale, Università,
Lavoro, Pari opportunità e dell’Assessore alle Attività produttive, Sviluppo
economico, Piano telematico;
A
voti unanimi e palesi
D
E L I B E R A
a)
di approvare, per le motivazioni espresse
in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, le “Disposizioni
per la
b)
di
disporre, per le motivazioni esposte in narrativa, che fino al 31 dicembre 2008
l’attestato di certificazione energetica e l’attestato di qualificazione
energetica abbiano la medesima efficacia ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui alla deliberazione dell’assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo
c)
di
dare atto che la scheda monografica relativa al profilo di competenza
“Certificatore energetico in edilizia” di
cui al sopracitato allegato, sarà
pubblicata nel sito del Sistema della
Formazione Regolamentata accessibile dal portale www.form-azione.it e dal portale
www.regione.emilia-romagna.it/energia/;
d)
di
pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
-
Allegato a DGR n.1754/08 -
DISPOSIZIONI
PER
-
pag. 7
Premessa
-
pag. 9 Percorsi formativi
in materia di certificazione energetica degli edifici
-
pag. 10 Struttura
del percorso formativo
-
pag. 16 Organismi
di
-
pag. 19 Modalità di valutazione e
attestazioni
-
pag. 21
Modello di attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento
-
pag. 23 Modello di verbale di verifica
dell’apprendimento
Premessa
Con
Nel perseguire le
finalità di sviluppo sostenibile, sia
Le
politiche di uso razionale dell’energia negli edifici coinvolgono problematiche
diverse che attengono al comfort abitativo, all’ordinato sviluppo del territorio
e dei tessuti urbani, alla qualità della vita e salubrità degli insediamenti,
alla riqulificazione del tessuto edilizio esistente, alla tutela delle fasce
sociali deboli, allo sviluppo e alla qualificazione dei servizi ai cittadini,
alla promozione dell’innovazione tecnologica nel settore, alla diffusione delle
migliori pratiche, allo sviluppo di percorsi formativi.
Con
In
considerazione della valenza attribuita a tale attività e delle sue potenziali
ripercussioni sul mercato immobiliare, la citata Delibera 156/2008, in sintonia
con la direttiva 2002/91/CEE e le leggi nazionali che regolano la materia,
prevede la istituzione di un sistema regionale di accreditamento dei soggetti
certificatori, anche
al fine di consentire la registrazione sistematica e controllata dei certificati
energetici emessi, come strumento di interesse pubblico per monitorare il
miglioramento dell’efficienza energetica del parco edilizio
regionale.
Il
sistema di accreditamento è stato reso operativo con
Nell’ambito
di tali attività, la
In
relazione alla rapida e continua evoluzione della normativa tecnica in materia
di rendimento energetico degli edifici, risulta altresì opportuno prevedere la
promozione di successive attività di aggiornamento
al
fine di garantire nel tempo adeguati livelli
di qualità delle prestazioni fornite dai soggetti certificatori, anche in
un’ottica di
A
tal fine, la citata D.A.L. 156/2008 stabilisce che
La
definizione di tali standard è inoltre presupposto per consentire che corsi di
A
tal fine, con il presente atto vengono disciplinati:
-
gli
standard di riferimento per l’autorizzazione e il riconoscimento dei corsi di
-
i
requisiti dei soggetti deputati alla realizzazione dei corsi di
-
i
documenti prodotti/rilasciati al termine dei corsi di
Percorsi
formativi in materia di certificazione energetica degli
edifici
In
relazione alla esigenza di dare compiuta attuazione alle disposizione di cui
alla D.A.L. n. 156/2008, ed allo scopo di favorire la crescita professionale dei
soggetti interessati a svolgere l’attività di certificazione energetica degli
edifici, vengono definiti specifici percorsi formativi in tale materia, anche al
fine di consentire l’accreditamento dei tecnici abilitati e la loro
registrazione nei relativi elenchi regionali.
La
partecipazione ai corsi di cui al presente atto è
rivolta principalmente a garantire ai tecnici abilitati, di cui al punto 2,
Allegato III del D.Lgs. n. 115/2008, il possesso delle conoscenze, anche in
un’ottica di
Pertanto
i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici individuati dalla
Regione con D.G.R. 7 luglio 2008, n. 1050, si considerano abilitati a seguito
della partecipazione alle
attività formative di
cui al presente atto, con superamento della verifica finale di apprendimento.
La
partecipazione
alle
attività formative di tipo corsuale (punto 1 del successivo
paragrafo),
con superamento della prova pratica obbligatoria (project-work) e della verifica
finale di apprendimento (punti
2 e 3 del successivo paragrafo) mediante presentazione della relativa
documentazione conforme al presente atto, consente di comprovare, l’assolvimento
dell’obbligo formativo ai fini dell’accreditamento
regionale.
Struttura
del percorso formativo
Articolazione del percorso
formativo
Il
percorso formativo per il certificatore energetico in edilizia è articolato
secondo lo schema seguente:
1.
corso
di
2.
project
work di 12 ore su
casi-studio assegnati, con elaborazione del relativo materiale, interamente obbligatorio e
indispensabile per l’accesso alla verifica finale;
3.
verifica
finale, con
rilascio del relativo “Attestato di frequenza con verifica
dell’apprendimento”.
Le attività formative e di project work
possono essere realizzate anche con modalità FAD/E-learning secondo le
indicazioni metodologiche di contenute nella scheda monografica relativa al
profilo di competenza “Certificatore energetico in edilizia” che sarà pubblicata nel sito del Sistema della
Formazione Regolamentata accessibile dal portale www.form-azione.it e dal portale
www.regione.emilia-romagna.it/energia/.
L’accesso
al corso di
La valutazione dei
crediti formativi può avvenire anche in collaborazione con l’Organismo Regionale
di Accreditamento, secondo le previsioni dell’ art. 9, punto 7), della DGR n.
1050/2008 (Pre-audit).
Il riconoscimento di
crediti formativi può consentire al candidato l’esonero dall’obbligo di
frequenza dei moduli per i quali si riscontra il relativo credito
formativo.
Obiettivi formativi
Applicare le normative
tecniche e regolamentari di riferimento, le metodologie appropriate per la
determinazione del bilancio energetico del sistema edificio-impianti e degli
indicatori di prestazione energetica.
Valutare
le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti dell’involucro e
degli impianti, identificare i componenti critici ai fini del risparmio
energetico e valutare il contributo
energetico ottenibile dalle fonti rinnovabili e dalle soluzioni
progettuali bioclimatiche.
Applicare
le soluzioni progettuali e costruttive per conseguire il miglioramento
dell’efficienza energetica dell’involucro e degli impianti in un bilancio
costi/benefici.
Utilizzare
le metodologie e gli strumenti per il rilievo sul campo delle caratteristiche
energetiche degli involucri edilizi e degli impianti.
Utilizzare
le procedure informatizzate per la gestione delle attività connesse alla
emissione dell’attestato di certificazione energetica.
Contenuti
dei moduli formativi
L’erogazione
delle attività formative da parte dei soggetti attuatori deve fare riferimento
alla struttura che segue:
CORSO
DI FORMAZIONE (60 ore) | |
MODULO |
ARGOMENTI |
1 |
Efficienza
energetica degli edifici: inquadramento normativo. -
Normativa:
Direttiva Europea 2002/91/CE; Direttiva 2006/32/CE; D.Lgs. 192/05 corretto
ed integrato dal D.Lgs. 311/06 e relative Linee guida nazionali; L. R. n.
31/02 e successive modifiche ed integrazioni; Delibera dell’Assembleare
Legislativa regionale n. 156/2008. -
Normativa
tecnica: le norme armonizzate CEN; le norme nazionali UNI TS
11300. -
Procedure
tecnico-amministrative per la realizzazione degli
interventi. |
2 |
Ruolo
e funzione del soggetto certificatore: -
obblighi
e responsabilità, modalità e requisiti per l’accreditamento regionale:
-
aspetti
giuridici e gestione del contenzioso: analisi delle problematiche legali e
delle possibili soluzioni. -
requisiti
organizzativi, gestionali ed operativi per la gestione del processo di
certificazione: la certificazione Uni En Iso 9001 o le procedure
documentate previste dal sistema di accreditamento
regionale. |
3 |
Fondamenti
di energetica: -
Primo
e secondo principio della termodinamica; -
Elementi
di termocinetica e trasmissione del calore; -
Benessere
termoigrometrico negli ambienti confinati. Terminologia
e Grandezze termo fisiche (forme di energia ed energia
primaria). Il
bilancio energetico del sistema edificio-impianti: scambi termici, apporti
termici interni e gratuiti, rendimenti del/i sistemi
impiantistici. Fonti
e vettori energetici: il rapporto tra energia primaria e l’energia
consegnata, le emissioni di gas climalteranti. Valori
limite di fabbisogno energetico di un edificio e influenza delle variabili
climatiche (GG) e geometriche (S/V) nella loro determinazione.
Gli
indicatori di prestazione energetica degli edifici: indice globale (EPtot)
e indici parziali (fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione
invernale, la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione
estiva, l’illuminazione). Metodologie
e criteri di classificazione energetica di un edificio. |
4 |
Metodologie
di determinazione del rendimento energetico di un edificio: riferimenti
normativi, ambito e limiti di utilizzo, criteri di raccolta, analisi ed
elaborazione dei dati: -
metodo
di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato; -
metodi
di calcolo da rilievo sull’edificio; -
metodi
semplificati e metodi basati sui consumi reali. Strumenti
di calcolo informatizzato: caratteristiche di affidabilità e limiti di
utilizzo.
Criteri
per il calcolo e/o la verifica e/o il monitoraggio della prestazione
energetica a partire dai consumi energetici: costruzione della baseline
dei consumi e valutazione secondo la norma EN
15603. |
5 |
Criteri
per il calcolo della prestazione energetica di progetto secondo le UNI TS
11300: -
dati
di ingresso e parametri termo fisici dell’involucro edilizio, anche in
relazione alla destinazione d’uso; -
criteri
e metodologie di calcolo per la determinazione del comportamento termico
dell’involucro edilizio; valutazione degli scambi termici ed apporti
gratuiti; -
rendimenti
degli impianti termici per la climatizzazione invernale/estiva e la
produzione di acqua calda sanitaria: aspetti da considerare per la scelta,
per il calcolo dei dimensionamenti e per le ricadute sulla determinazione
della prestazione energetica; -
contributo
delle fonti rinnovabili nel calcolo degli indicatori di prestazione
energetica: rendimenti degli impianti alimentati con fonti rinnovabili e
assimilati (norme tecniche di riferimento, metodologie di calcolo e
valutazioni di tipo speditivo). |
6 |
La
valutazione delle caratteristiche energetiche degli edifici esistenti
(diagnosi energetica) attraverso valutazioni speditive (comparazioni con
abachi o soluzioni tecniche analoghe) e/o valutazioni strumentali (misure
di conduttanza in opera e tecniche di termografia): ambiti e limiti di
utilizzo, potenzialità e sinergie. Soluzioni
progettuali e costruttive per il miglioramento delle prestazioni di
edifici esistenti: -
materiali
e tecnologie, prestazioni energetiche dei materiali;
-
criteri
e metodi di valutazione economica degli investimenti.
-
esempi
di soluzioni progettuali per il miglioramento della prestazione energetica
di involucri edilizi esistenti. |
7 |
Le
prestazioni energetiche dell’involucro edilizio e degli elementi tecnici
che lo compongono, in regime invernale: -
trasmissione
del calore attraverso strutture opache e trasparenti;
-
aspetti
da considerare nel calcolo delle trasmittanze termiche;
-
calcolo
della
trasmittanza termica di strutture di nuova
realizzazione; -
esempi
di soluzioni progettuali per la realizzazione di involucri edilizi ad
elevata prestazione. |
8 |
Efficienza
energetica degli impianti per la climatizzazione invernale e la produzione
di ACS: -
tipologie
e caratteristiche di impianti termici tradizionali e di ultima
generazione; Soluzioni
progettuali e costruttive per l’ottimizzazione e il miglioramento
dell’efficienza energetica degli impianti, con particolare riguardo alle
soluzioni innovative suggerite dalla legislazione vigente (caldaie a
condensazione, pompe di calore, ecc.): -
materiali
e tecnologie, prestazioni energetiche dei componenti e dei sistemi
impiantistici; -
controllo
delle perdite e delle dispersioni: ventilazione meccanica controllata, il
recupero di calore; -
valutazioni
economiche degli investimenti; -
esempi
di soluzioni tecniche per il miglioramento della prestazione energetica di
impianti esistenti, anche attraverso interventi di efficientamento e/o di
integrazione. |
9 |
Le
prestazioni energetiche dell’involucro edilizio e degli elementi tecnici
che lo compongono, in regime estivo: -
trasmissione
del calore attraverso strutture opache (inerzia termica, sfasamento e
smorzamento dell’onda termica, trasmittanza termica periodica, ecc.) e
trasparenti; esempi
di soluzioni progettuali per la protezione dall’irraggiamento e la
realizzazione di involucri edilizi ad elevata prestazione.
Efficienza
energetica degli impianti per la climatizzazione estiva:
-
tipologie
e caratteristiche di impianti di condizionamento e raffrescamento
tradizionali e di ultima generazione. Soluzioni
progettuali e costruttive per la ottimizzazione dell’efficienza energetica
degli impianti, con particolare riguardo alle soluzioni innovative e alla
interazione edificio/impianto: -
materiali
e tecnologie, prestazioni energetiche dei materiali;
-
ventilazione
e raffrescamento naturali; -
valutazioni
economiche degli investimenti; -
esempi
di soluzioni tecniche per il miglioramento della prestazione energetica di
impianti esistenti, anche attraverso interventi di efficientamento e/o di
integrazione. |
10 |
Tipologie
e caratteristiche degli impianti di produzione ed utilizzo di energia da
fonti energetiche rinnovabili (biomasse, geotermia, solare termico,
solare
fotovoltaico, eolico, cogenerazione ad alto rendimento, ecc.). Potenzialità
e livelli ottimali di dimensionamento degli impianti, anche in riferimento
alle opportunità di integrazione con reti/vettori
esistenti. Risparmio
energetico e “building automation”: soluzioni
impiantistiche per il controllo e l’automazione di funzioni connesse
all’utilizzo degli edifici. |
11 |
Valutazioni
economiche degli investimenti, anche in relazione ai sistemi incentivanti
in vigore e cenni sulle relative procedure. -
valutazione
costi/benefici e cenni di ingegneria finanziaria; -
modalità
di finanziamento ed incentivi per il miglioramento dell’efficienza
energetica degli edifici. |
12 |
Comfort
abitativo e sostenibilità ambientale degli organismi
edilizi: -
soluzioni
progettuali e costruttive bioclimatiche (serre solari, sistemi a guadagno
diretto, ecc.) e criteri di progettazione in relazione alle
caratteristiche del sito; -
eco-compatibilità
dei materiali, dei componenti e dei sistemi utilizzati per la costruzione,
con particolare riguardo al ciclo di vita (LCA); -
metodi
e sistemi di classificazione/certificazione della sostenibilità ambientale
degli edifici. |
PROJECT
WORK (12 ore) interamente obbligatorio | |
1 |
Prova
pratica:
determinazione del rendimento energetico e redazione del relativo
attestato con applicazione del metodo di calcolo da progetto. |
2 |
Prova
pratica:
determinazione del rendimento energetico e redazione del relativo
attestato con applicazione del metodo di calcolo da rilievo su edificio
esistente,
anche con utilizzo di procedure strumentali. |
Organismi
di
I progetti formativi
devono essere candidati all’approvazione all’interno dei Piani di Formazione
Regionali o Provinciali da parte di Soggetti attuatori accreditati ai sensi
delle disposizioni previste dalla delibera di G.R. n. 140 dell’11 febbraio
2008
“Approvazione
disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attivita'
formative e delle politiche attive del lavoro comprensive delle disposizioni di
cui al capo II, sezione II e capo III, sezione IV della L.R. 12/2003”.
Le
Università,
gli enti di ricerca, gli ordini e i collegi professionali possono essere
autorizzati ad
organizzare e gestire i corsi in analogia con i Soggetti attuatori accreditati;
pertanto anche per tali soggetti l’autorizzazione riguarderà il progetto
formativo e non i requisiti soggettivi.
Altri Soggetti
attuatori non accreditati, sulla
base del regime autorizzativo previsto dalla L.R. 12/03, art. 34, possono essere autorizzati ad
organizzare e gestire i corsi in analogia con i Soggetti attuatori accreditati.
L’autorizzazione, esclusivamente
finalizzata alla
Sulla base del
regime autorizzativo previsto della L.R. 12/2003, art. 34, potranno essere
autorizzati ad organizzare e gestire attività formative organizzazioni
professionali e/o organismi specializzati in materia, in analogia con i soggetti
attuatori accreditati.
L’autorizzazione,
esclusivamente finalizzata alla attività formativa oggetto della richiesta
(attività per cataloghi, attività di
a.
conformità
dell’organismo rispetto ai requisiti giuridici
b.
affidabilità
del legale rappresentante
c.
capacità
logistiche (adeguatezza dei locali, delle aule e dei
laboratori)
d.
capacità
organizzative.
I soggetti
attuatori dovranno dimostrare:
a. conformità
dell’organismo rispetto ai requisiti giuridici:
-
presenza
nello statuto della finalità formativa;
-
di
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
art.
b. affidabilità
del legale rappresentante:
-
attestazione
dei poteri di rappresentanza legale del soggetto
-
attestazione
di non sussistenza di carichi pendenti da parte del legale
rappresentante
c.
capacità logistiche:
-
disponibilità
e adeguatezza dei locali a rispetto della normativa vigente (D.Lgs.626/94 e
successive modifiche, normativa incendi e normativa
infortunistica)
d.
capacità organizzative:
-
almeno
tre anni di esperienza nelle gestione di attività formative (coerenti con la
tipologia dell’attività di cui si richiede l’autorizzazione
specifica)
-
tasso
di efficacia delle attività realizzate precedentemente.
Ai soggetti
attuatori che richiedono un’autorizzazione verranno richiesti i seguenti
documenti:
·
copia dell’ultimo
Statuto approvato o dell’atto costitutivo, dai quali si evinca che la
·
autodichiarazione
in merito al rispetto dell’art.
·
autodichiarazione
del legale rappresentante sul rispetto dei requisiti richiesti e copia del
documento valido di identità;
·
autodichiarazione
del datore di lavoro sul rispetto della normativa di igiene e sicurezza delle
sedi utilizzate, secondo la modulistica regionale in uso da allegare
contestualmente alla presentazione dell’attività
formativa;
·
curriculum
societario e dati di bilancio degli ultimi tre anni che evidenzino le attività
attinenti la
·
valore del tasso di
efficacia calcolato sulle attività realizzate nei tre anni precedenti la
richiesta di autorizzazione.
La verifica dei
requisiti minimi di autorizzazione relativi ai soggetti non accreditati che
vogliono attivare attività formative non finanziate e finalizzate al
conseguimento di un certificato di qualifica/UC o interventi che erogano il
servizio di formalizzazione e certificazione, avviene attraverso un esame di
merito della documentazione da parte delle amministrazioni provinciali
competenti per territorio.
Diversamente la
verifica dei requisiti minimi di autorizzazione relativi ai soggetti non
accreditati che vogliono accedere ai Cataloghi regionali, avviene attraverso
l’analisi di merito della documentazione da parte di una Commissione regionale
di validazione. Tale Commissione regionale procederà periodicamente alla analisi
della documentazione e, in base a questa, stabilirà se autorizzare o meno il
soggetto attuatore a presentare proprie offerte formative per l’accesso al
Catalogo regionale.
Anche i soggetti
autorizzati sono tenuti ad osservare le norme per l’attuazione, i flussi
informativi e documentali e i controlli della Pubblica Amm.ne previsti al
paragrafo 9.
Essere
in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) Certificazione
ISO 9001 o altra certificazione equipollente;
b) Almeno
tre anni di esperienza nella gestione di attività
formative.
Agli organismi
che richiedono l’autorizzazione verranno richiesti i seguenti
documenti:
-
Copia
dello Statuto o dell’atto costitutivo, dai quali si evinca che la
-
Nel
caso di richiesta effettuata sulla base del possesso di uno dei requisiti di cui
al punto 3a), autodichiarazione attestante il possesso della Certificazione ISO
9001 o di eventuali altre certificazioni europee, entrambe riferite ai processi
inerenti la
-
Nel
caso di richiesta effettuata sulla base del possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente punto 3b), curriculum societario e dati di bilancio degli ultimi
tre anni, che evidenzino le attività attinenti la
-
Dichiarazione
che attesti di essere in regola con le norme del D.Lgs 626/94 e successive
modifiche.
Anche le
Strutture formative autorizzate sono tenute a osservare le “Caratteristiche dei
percorsi formativi” e le “Modalità organizzative” di cui al presente atto.”
Nelle more
dell’attivazione del catalogo della
Modalità
di valutazione e attestazioni
Verifica
finale di apprendimento e commissione d’esame
Il
soggetto attuatore deve organizzare l’insediamento della Commissione d’esame per
la verifica finale dell’apprendimento entro trenta giorni dal termine del corso
di
Per
essere ammessi alla verifica finale è obbligatorio essere
in possesso dei requisiti di frequenza al percorso formativo – o dei relativi
crediti formativi - nonché
aver partecipato alle attività di project-work con elaborazione del relativo
materiale,
secondo le percentuali già indicate.
Tali
requisiti possono essere riferiti anche a diverse edizioni del corso, o a corsi
realizzati da altri Soggetti attuatori: il relativo controllo è a carico del
Soggetto attuatore, che dovrà stabilire anche il costo per la partecipazione
alla sola verifica finale.
La
verifica finale di apprendimento
è
effettuata a
fine corso in autonomia da parte di ogni Soggetto attuatore e si basa su:
-
un
colloquio, teso a verificare il completo possesso da parte del candidato di
tutte le conoscenze necessarie allo svolgimento della funzione di tecnico
certificatore, in relazione ai temi ed ai contenuti previsti dal programma del
corso specialistico;
-
un
confronto critico sui materiali prodotti nell’ambito del project-work e sulle
metodologie e procedure utilizzate per la sua esecuzione;
-
un test
di autocontrollo degli apprendimenti in caso di
percorso formativo in Fad/e-learning.
La
verifica finale termina con una valutazione positiva o negativa, non è prevista
l’attribuzione di un punteggio per il superamento della
verifica.
Sarà
cura della Commissione esaminatrice, costituita per ogni percorso formativo al
fine di accertare il livello di apprendimento, al termine delle operazioni di
valutazione delle prove di verifica finale, redigere il verbale di verifica degli apprendimenti
e registrare l’esito della verifica finale.
Il
verbale di verifica degli apprendimenti, predisposto secondo il modello
allegato, deve contenere i seguenti quadri riferiti a:
·
dati
identificativi dell’iniziativa formativa;
·
realizzazione
dell’iniziativa formativa;
·
modalità
delle verifiche finali
·
elenco
dei partecipanti con relativi dati anagrafici
·
esito
della valutazione finale
Infine
tale verbale deve essere redatto in duplice copia:
-
1
copia da
inviare all’Organismo Regionale di Accreditamento – c/o Servizio Politiche
Energetiche – Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro, 44 – 40127
Bologna;
-
1
copia da
trattenere agli atti da parte dell’organismo formatore.
Nel
caso di esito negativo della prova
di verifica, è facoltà del candidato utilizzare l’attestato di frequenza al
corso per iscriversi ad una prova di esame organizzata anche da un diverso
Soggetto attuatore, per un massimo di due ulteriori ripetizioni della prova
stessa. Nel caso di mancato superamento della prova anche nelle ulteriori
sessioni sarà necessario ripetere il corso di
Attestazioni
Al termine dei percorsi
formativi, da parte dei soggetti attuatori, è previsto il rilascio
dell’attestato
di frequenza con verifica dell’apprendimento.
I modelli di
attestazione sono riportati in calce alle presenti
disposizioni.
. Modello
di Attestato di frequenza ai percorsi formativi per
certificatore energetico in edilizia
Rilasciato
al termine del corso per
Certificatore
energetico in edilizia
in
attuazione della DGR
n.1754/2008;
CONFERITO
AL CANDIDATO
Nat
.
il
ATTUATORE
DELL’INIZIATIVA
Via
.
Il
Responsabile dell’iniziativa
Il Rappresentante del Soggetto
attuatore
Corso n .. approvato con atto della . n . del
.
Registrato
in data .. al n
PERCORSO
COMPLESSIVO
ORE ..
Modulo
Ore
Modulo
.. Ore
Modulo
.. Ore
PERIODO E DURATA DEL
CORSO
Periodo di effettuazione dal
al
Durata complessiva espressa in
ore
MODALITA’ DI
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
ANNOTAZIONI
INTEGRATIVE
MODELLO
DI VERBALE DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
VERBALE DI
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
del percorso
formativo per Certificatore energetico in edilizia
in
attuazione della DGR n.
1754/2008
anno
.
titolo
del corso:
CORSO PER CERTIFICATORE ENERGETICO IN
EDILIZIA
soggetto formatore:
via . n. ..
...
cap. comune .. . provincia
sede
dell’attività: .........................................................
via . n. ..
...
cap. comune .. . provincia
Estremi
dell’atto di approvazione dell’iniziativa
formativa
L’attività
formativa si è regolarmente svolta dal al per complessive
n.
........ ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e
comunque
non
inferiore al 80% del monte ore.
Le
modalità adottate per la valutazione della verifica finale e di quelle
intermedie risultano dagli atti depositati presso il soggetto attuatore
unitamente al testo delle prove somministrate.
Il
Legale Rappresentante
..
Data,
.............................
N. |
cognome |
nome |
data
di nascita |
codice
fiscale |
comune
di nascita |
Prov. (o
stato) |
cittadinanza |
n.
ore presenza |
%
su ore svolte |
valutazione |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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13 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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19 |
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20 |
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21 |
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22 |
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23 |
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Il
Responsabile dell’iniziativa
Il
Rappresentante del Soggetto attuatore